Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- il capoverso 3 riguarda la situazione in cui l’ente non riesce ad accertare il suo avente economicamente diritto o a verificarne l’identità così ottenuta in maniera sufficiente perché le persone tenute a collaborare non hanno ottemperato ai propri obblighi (p. es. perché si sono rifiutate di trasmettere le informazioni necessarie o si sono trovate nell’incapacità di farlo). È dunque dato il caso in cui l’ente ha adempiuto il suo obbligo di diligenza, ma senza riuscire a ottenere le informazioni di cui all’articolo 6. In tale fattispecie, l’impossibilità di accertare l’avente economicamente diritto non significa che l’ente ha violato i suoi obblighi. Generalmente tale circostanza è ascrivibile a una mancanza da parte delle persone coinvolte nella catena di controllo. In alcuni casi, può anche trattarsi di un’incertezza del diritto (p. es. in caso di successione o quando una cessione di quote è oggetto di controversia o nei casi di forza maggiore che creano incertezza, come nelle situazioni di guerra168). L’ente deve allora indicare al registro che non è riuscito ad accertare e a verificare l’identità del suo avente economicamente diritto e deve fornire tutte le informazioni rilevanti di cui è in possesso a tal punto, compreso il nome del membro superiore del suo organo direttivo (art. 4 cpv. 3). La stessa regola si applica quando l’ente ha potuto accertare e verificare soltanto una parte dei suoi aventi economicamente diritto. Questa regola consente quindi all’autorità di venire a conoscenza del fatto che l’avente economicamente diritto di una società non è stato accertato ai sensi di legge, il che giustifica di norma l’attribuzione di una più elevata categoria di rischio a tale società (cfr. art. 34). L’informazione figurerà nel registro e sarà visibile anche alle autorità e alle persone autorizzate a consultarlo (cfr. art. 28). Se viene avviata una procedura di controllo, l’autorità di controllo potrà adottare le misure necessarie al ripristino della situazione conforme, segnatamente rivolgendosi direttamente ai soci o alle persone coinvolte nella catena di controllo per chiedere loro le informazioni necessarie (cfr. art. 36 cpv. 2).
Il capoverso 4 prescrive che le persone giuridiche di diritto svizzero sono tenute ad annunciarsi al registro degli aventi economicamente diritto entro un mese dalla loro iscrizione nel registro di commercio (registro giornaliero). Per gli enti giuridici di diritto estero, il termine di un mese decorre dal momento del loro assoggettamento alla nuova legge (iscrizione della succursale nel registro di commercio, inizio dell’amministrazione effettiva in Svizzera, conclusione dell’atto di vendita o della promessa di vendita ai fini dell’acquisizione di un bene immobile o atto equivalente che consente di operare il passaggio di proprietà, p. es. conclusione di un contratto di vendita di azioni per una quota maggioritaria della società interessata che detiene un immobile in Svizzera o avvio di una successione che trasferisce un immobile alla società estera).
168 Cfr. Guidance on beneficial ownership of legal persons, mar. 2023, par. 73.