Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

persona giuridica. Ciò si applica in particolare quando l’avente economicamente diritto detiene (tramite uno o più soci fiduciari) una partecipazione superiore al 25 per cento nella società. In tal caso l’ente o la persona giuridica devono annunciare al registro degli aventi economicamente diritto il nome o la ditta del socio fiduciario e il nome dell’avente economicamente diritto per conto del quale opera. L’annuncio dei rapporti fiduciari secondo questa disposizione e l’annuncio degli aventi economicamente diritto secondo l’articolo 18 possono essere effettuati simultaneamente. Per contro, dato che in linea di principio l’avente economicamente diritto non è iscritto nel registro di commercio, la procedura prevista dall’articolo 21 non può essere utilizzata. L’annuncio dei rapporti fiduciari deve dunque essere effettuato direttamente al registro degli aventi economicamente diritto. Il rapporto fiduciario dovrebbe in linea di principio essere menzionato nella descrizione della natura e dell’estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto (cfr. art. 26). Il registro deve inoltre contenere i dati d’identificazione delle persone operanti in qualità di fiduciari, ossia nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, Stato di residenza nonché identità della persona per cui operano.

Art. 15 Iscrizione

Le informazioni sullo status di amministratore e di gestore o socio fiduciario devono essere pubblicate nel registro di commercio. Saranno visibili sull’estratto, in base a una procedura da definire per via d’ordinanza. Si valuta la possibilità di ricorrere all’aggiunta di un asterisco accanto al nome dell’amministratore fiduciario. Il nome della persona per conto di cui l’amministratore fiduciario opera non è pubblicato.

Lo status di socio fiduciario di una Sagl sarà altresì pubblicato nel registro di commercio, in linea con la Raccomandazione 24.

Art. 16

In quanto membro del GAFI, la Svizzera è politicamente tenuta a rispettare le sue raccomandazioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e applica questi standard attraverso la propria legislazione nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro. La Raccomandazione 25 del GAFI è già oggi applicabile ai trust stranieri amministrati in Svizzera. Per quanto riguarda i trust stranieri riconosciuti in base alla Convenzione dell’Aia in materia di trust, la Svizzera finora, nella misura applicabile, ha in gran parte soddisfatto quanto stabilito dalla Raccomandazione 25. Con la revisione di questa raccomandazione, però, è necessario prestare attenzione ai nuovi requisiti, segnatamente quello che impone in futuro l’applicazione delle disposizioni della Raccomandazione 25 a tutti i trustee, a prescindere dal loro assoggettamento alla legislazione sui mercati finanziari.

Anche per quanto riguarda la trasparenza fiscale, in qualità di membro del Forum globale, la Svizzera è politicamente tenuta ad attuare gli standard internazionali in materia di lotta contro l’evasione fiscale. Di conseguenza anche i trust stranieri amministrati in Svizzera sono sottoposti alle disposizioni degli accordi applicabili, il cui rispetto viene verificato nell’ambito delle valutazioni tra pari. In occasione della valutazione relativa alla Svizzera del 2020, il Forum globale ha consigliato al nostro Paese di garantire che anche i trustee non professionali, che non possiedono né un conto bancario né impiegano professionisti assoggettati alla LRD, dispongano delle informazioni sugli aventi economicamente diritto del trust. Il motivo per cui è stata fornita questa raccomandazione è che, non essendo assoggettati agli obblighi della LRD, questi trustee non devono identificare gli aventi economicamente diritto del trust. La raccomandazione potrà quindi essere attuata nell’ambito del presente progetto se la base legale per questo obbligo dei trustee verrà introdotta nella nuova legge.

L’articolo 16 impone al trustee gli obblighi di identificazione e documentazione richiesti e garantisce che le autorità competenti possano accedere alle informazioni sugli aventi economicamente diritto del trust. Attraverso questa disposizione si vuole evitare che soggetti terzi