Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
prescritta soltanto per gli annunci effettuati direttamente al registro degli aventi economicamente diritto. Gli enti rientranti nelle condizioni per la procedura di annuncio tramite il registro di commercio di cui agli articoli 20 e 21 potranno trasmettere le informazioni relative ai loro aventi economicamente diritto rispettando le regole di forma previste per le notificazioni di iscrizione nel registro di commercio, ossia in forma cartacea o elettronica (cfr. art. 16 ORC).
Art. 23 Responsabilità per gli annunci al registro
La responsabilità per gli annunci effettuati al registro sugli aventi economicamente diritto è dell’organo superiore dell’ente. Tali annunci devono quindi essere effettuati da un membro della direzione o del consiglio di amministrazione. In caso di delega, i membri dell’organo continuano a rispondere della corretta esecuzione degli obblighi previsti dalla legge. Il fine di tale norma è consentire alle autorità, in particolare penali, di identificare la persona che potrebbe rispondere in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla legge.
Art. 24 Cancellazione
Le informazioni annunciate al registro degli aventi economicamente diritto restano in linea di principio iscritte per l’intera durata dell’esistenza delle persone giuridiche di diritto svizzero oppure per l’intera durata dell’assoggettamento degli enti giuridici di diritto estero (cpv. 1 e 2). Sono poi radiate ma restano visibili per gli utenti autorizzati e sono infine cancellate definitivamente al termine del periodo di dieci anni previsto dall’articolo 45. In questo modo, per un determinato periodo gli utenti autorizzati possono accedere alle informazioni storiche sull’avente economicamente diritto di un ente.
Il capoverso 3 stabilisce che le informazioni relative a una persona fisica (di norma l’avente economicamente diritto) sono cancellate quando una nuova persona è annunciata al suo posto (p. es. un nuovo organo dirigente annunciato in qualità di avente economicamente diritto ai sensi dell’art. 4 cpv. 3) o quando la persona fisica richiede e ottiene la cancellazione (p. es. perché ha ceduto le quote che le attribuivano la qualità di avente economicamente diritto). L’ordinanza determinerà in quale misura è possibile prevedere una trasmissione automatizzata e un aggiornamento delle informazioni già iscritte nel registro di commercio.
Art. 25 Tenuta e forma
Il registro elettronico degli aventi economicamente diritto sarà tenuto dalla Confederazione, più precisamente dal DFGP. Il concetto di «tenuta del registro» è qui inteso in senso ampio. I compiti dell’autorità del registro sono definiti più in dettaglio nell’articolo 25. Ai sensi dell’articolo 5 lettera j nLPD169, il DFGP è pertanto l’autorità responsabile del trattamento dei dati presenti nel registro.
Art. 26 Contenuto
Il capoverso 1 stabilisce che il registro contiene le informazioni necessarie a identificare gli enti e le persone che vi sono iscritti. Per gli enti, si tratta del nome, della ditta e della sede, nonché del numero d’identificazione internazionale unico (LEI). Per le persone fisiche, il registro deve indicare i dati d’identificazione (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, Stato di residenza, indirizzo), a quale titolo la persona è stata annunciata (avente economicamente diritto, compresa la descrizione della natura e dell’estensione del controllo esercitato, o persona operante in qualità di fiduciario). Si tratta delle informazioni che gli enti devono annunciare ai sensi dell’articolo 18, che corrispondono a loro volta a quelle che gli stessi devono raccogliere e conservate secondo gli articoli 6 e 7. A seconda delle possibilità tecniche, il registro potrà
169 FF 2020 6695