Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Il capoverso 5 consente al Consiglio federale di disciplinare le modalità della procedura di annuncio, definendo in particolare le informazioni o gli eventuali documenti giustificativi da trasmettere al registro per verificare l’identità dell’avente economicamente diritto. Determina anche le informazioni che gli enti devono trasmettere relativamente alla natura e all’estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto; questo affinché il registro disponga di informazioni sufficienti sull’identità dell’avente economicamente diritto e la struttura di controllo, ma senza obbligare le entità a effettuare altri annunci in caso di cambiamenti non significativi (p. es. un aumento della partecipazione dell’avente economicamente diritto dal 27 al 30 %). L’ordinanza determinerà inoltre se e in quale misura una società potrà rinviare alle informazioni già iscritte nel registro di commercio.

Art. 19 Modifica

Ogni modifica di un fatto iscritto nel registro degli aventi economicamente diritto deve essere annunciata dall’ente entro un mese dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza, al fine di assicurare un termine congruo conformemente ai requisiti internazionali. Le modifiche soggette all’obbligo di annuncio possono concernere l’annuncio di un nuovo avente economicamente diritto oppure riguardare i dati d’identificazione della persona iscritta al registro (nome, indirizzo/Stato di residenza in particolare) o le informazioni iscritte nel registro relative alla natura e all’estensione del controllo esercitato sull’ente. La possibilità dell’invio di comunicazioni automatizzate da parte del registro agli enti giuridici per rammentare loro l’obbligo di annuncio sarà esaminata nell’ambito delle misure di attuazione del registro.

Art. 20 Procedura di annuncio al registro di commercio

In linea di principio, l’ente annuncia direttamente le informazioni relative ai suoi aventi economicamente diritto al registro degli aventi economicamente diritto. Il presente articolo prevede tuttavia una procedura speciale per le situazioni meno complesse, ovvero quelle in cui gli aventi economicamente diritto degli enti sono già iscritti nel registro di commercio. In tal caso, l’ente potrà annunciare le informazioni relative ai suoi aventi economicamente diritto (cfr. art. 18) al registro di commercio cantonale presso il quale è iscritto e i dati saranno così trasmessi dalle autorità del registro di commercio (autorità cantonali e UFRC) al registro degli aventi economicamente diritto. Questa procedura è stata prevista per evitare alle PMI di dover intraprendere procedure distinte presso il registro degli aventi economicamente diritto al momento della loro costituzione o nel corso della loro esistenza, in occasione, ad esempio, di una modifica relativa a un socio. Le autorità del registro di commercio potranno anche portare alla loro attenzione, nel quadro del trattamento delle iscrizioni nel registro di commercio, gli obblighi di annuncio ai sensi della nuova legge e fornire loro le informazioni necessarie. Il controllo dei dati iscritti nel registro di commercio contribuirà alla qualità dei dati iscritti nel registro degli aventi economicamente diritto.

Il capoverso 1 precisa le condizioni necessarie per permettere a un ente di scegliere la procedura di annuncio tramite il registro di commercio. È necessario che tutti gli aventi economicamente diritto siano iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di titolari di una funzione. In linea di massima è questo il caso, in particolare, delle Sagl, in cui tutti i soci sono persone fisiche e lo sono anche gli aventi economicamente diritto delle SA in cui gli aventi economicamente diritto sono membri del consiglio di amministrazione (p. es. una società unipersonale, il cui solo azionista è l’unico membro del consiglio di amministrazione e il solo avente economicamente diritto della società, o una società che ha identificato il suo avente economicamente diritto ai sensi dell’art. 4 cpv. 3). Si ritiene che la maggior parte delle PMI, che sono Sagl o SA in cui gli azionisti sono anche amministratori, dovrebbero poter optare per questa procedura.

Il capoverso 2 stabilisce che l’ente deve indicare alle autorità del registro di commercio il nome degli aventi economicamente diritto e le informazioni relative alla natura e all’estensione del controllo esercitato. L’annuncio deve contenere anche la conferma espressa che non esistono