Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

altri aventi economicamente diritto, senza dover allegare al riguardo alcun documento giustificativo. In linea di principio, l’annuncio relativo all’avente economicamente diritto deve essere effettuato nell’ambito di una procedura di iscrizione nel registro di commercio. È quindi integrato alla notificazione per l’iscrizione depositata presso il registro di commercio cantonale competente. L’annuncio relativo all’avente economicamente diritto non deve ripetere gli elementi che emergono dall’iscrizione nel registro di commercio. Una Sagl potrà quindi limitarsi a indicare che, in virtù delle quote di partecipazione detenute, i suoi soci sono i suoi aventi economicamente diritto e che non ve ne sono altri. Gli enti che non hanno aventi economicamente diritto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 e accertano a titolo sussidiario il membro superiore del loro organo direttivo in conformità dell’articolo 4 capoverso 3 potranno limitarsi a menzionarlo. Le SA il cui avente economicamente diritto è una persona corrispondente ai criteri dell’articolo 4 capoverso 1 dovranno invece menzionare il tipo di controllo esercitato (p. es. controllo diretto tramite il possesso delle azioni) e, se del caso, fornire le indicazioni relative alla partecipazione di controllo (numero e percentuale).

Quando la notificazione per l’iscrizione contiene l’annuncio degli aventi economicamente diritto, le autorità del registro di commercio lo trasmettono al registro degli aventi economicamente diritto per l’iscrizione (cpv. 3). La procedura di trasmissione dei dati sarà precisata nell’ordinanza. I dati annunciati al registro di commercio cantonale potrebbero essere trasmessi per via elettronica all’UFRC nell’ambito della procedura di approvazione delle iscrizioni e poi ritrasmessi dall’UFRC al registro degli aventi economicamente diritto per l’iscrizione. Al fine di garantire l’attuazione efficace ed effettiva del nuovo diritto, le disposizioni dell’ORC potranno essere adeguate per tenere conto della nuova procedura di annuncio degli aventi economicamente diritto e dell’obbligo di collaborazione tra le autorità (cfr. art. 40).

Art. 21 Procedura di annuncio semplificata delle associazioni o delle fondazioni

L’articolo 21 stabilisce disposizioni speciali per la procedura di annuncio delle associazioni e delle fondazioni. Si devono distinguere due casi specifici.

Molto spesso il solo avente economicamente diritto accertato è il presidente dell’organo superiore della fondazione o della direzione dell’associazione, ossia una persona che, salvo eccezioni, è altresì iscritta nel registro di commercio. È quindi logico raggruppare l’iscrizione nel registro di commercio con quella nel registro degli aventi economicamente diritto. Il capoverso 1 consente all’associazione o alla fondazione di avvalersi di questa possibilità: quando iscrive un nuovo presidente o direttore nel registro di commercio, può semplicemente confermare che tale persona è considerata l’avente economicamente diritto e può essere iscritta a tale titolo nel registro degli aventi economicamente diritto.

In alcuni casi, l’associazione o la fondazione avrà tuttavia accertato ulteriori persone che rispondono ai criteri dell’articolo 5 capoverso 2 e dell’articolo 8. Dovrà quindi annunciare anche queste persone, che non sono iscritte nel registro di commercio. Tale annuncio va fatto direttamente al registro degli aventi economicamente diritto.

Conformemente al capoverso 4, gli articoli 18 e 19 si applicano. Le informazioni da fornire al registro sono quindi allineate con quelle prescritte dall’articolo 18. La fondazione o l’associazione deve annunciare la modifica di un fatto rilevante nello stesso modo ed entro lo stesso termine previsto dall’articolo 19.

Art. 22 Procedura elettronica

Per garantire una procedura rapida, efficace e con costi minimi, sia per le imprese che per lo Stato, gli annunci al registro degli aventi economicamente diritto dovranno essere effettuati per via elettronica, tramite una piattaforma di comunicazione messa a disposizione degli enti (cpv. 1) come ad esempio l’attuale piattaforma EasyGov.swiss. La procedura elettronica è