Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
loro domicilio o dalla loro sede, sono responsabili delle informazioni e della documentazione. I trustee devono conservare le informazioni e la documentazione per cinque anni dopo la cessazione della loro funzione così come stabilito dagli standard del GAFI o dell’OCSE in materia di conservazione delle prove.
Art. 17
L’avamprogetto introduce già disposizioni semplificate per diverse categorie di persone giuridiche (SICAV, associazioni o fondazioni). L’inclusione di disposizioni semplificate per gli enti che presentano un tipo di abuso limitato è conforme al principio di proporzionalità, in particolare tenuto conto del fatto che la loro trasparenza è garantita da altri meccanismi. L’articolo 17 permette quindi al Consiglio federale di adottare disposizioni e agevolazioni supplementari a quelle previste dalla legge, tenendo conto della forma giuridica e della struttura delle diverse categorie di enti, nonché, se necessario, degli altri regimi giuridici a loro applicabili.
Le agevolazioni rispetto al regime ordinario proposto dall’avamprogetto potranno riguardare gli obblighi di accertamento e di verifica degli aventi economicamente diritto da parte dell’ente nonché gli obblighi di annuncio al registro degli aventi economicamente diritto. Potranno ad esempio essere previste disposizioni per le PMI (segnatamente società unipersonali o familiari) o per i gruppi di società. Alcune forme giuridiche offrono inoltre una trasparenza superiore, che potrebbe riflettersi nelle disposizioni che saranno introdotte per via d’ordinanza: di fatto, a differenza degli azionisti, i soci di una Sagl sono iscritti nel registro di commercio e la loro identità è pubblica.
Art. 18 Annuncio
Gli enti sottoposti all’avamprogetto devono iscriversi nel registro degli aventi economicamente diritto. L’iscrizione si fonda su un annuncio trasmesso dall’ente, comprendente i dati d’identificazione degli aventi economicamente diritto e le informazioni relative alla natura e all’estensione del controllo esercitato da ciascuno di essi (controllo diretto o indiretto o in altro modo). Il contenuto dell’annuncio corrisponde ai dati previsti dagli articoli 6 e 10 per assicurare la coerenza tra le informazioni che l’ente ottiene e quelle da comunicare al registro.
Il capoverso 1 si applica anche alle situazioni in cui l’ente constata che la persona non corrisponde ai criteri stabiliti dall’articolo 4 capoverso 1. In tal caso, è considerato avente economicamente diritto dell’ente il membro superiore del suo organo direttivo, conformemente all’articolo 4 capoverso 3. Questi è annunciato al registro riportando nella descrizione della natura e dell’estensione del controllo la menzione che è accertato a titolo sussidiario, poiché nessuna persona corrisponde ai criteri dell’articolo 4 capoverso 1.
I capoversi 2 e 3 riguardano due situazioni particolari:
- per gli enti controllati parzialmente da una società quotata (meno del 75 % direttamente o indirettamente), il capoverso 2 prevede una semplificazione, ossia l’annuncio deve contenere soltanto le informazioni che l’ente è tenuto a raccogliere in applicazione dell’articolo 6 capoverso 3: il nome e la sede della società quotata, nonché i dettagli della quotazione (luogo e nome della borsa e simbolo borsistico). Anche in questo caso, i dati del registro devono infatti essere in linea con quelli che la società deve a sua volta ottenere e verificare sulla base degli annunci effettuati dagli azionisti. Se la società è controllata per la parte restante da una persona diversa da una società quotata, la società annuncia le informazioni su questa persona conformemente al capoverso 1 (p. es., se una società è detenuta per il 50 % da una società quotata, dovrà accertare e verificare e quindi annunciare al registro gli aventi economicamente diritto che detengono il restante 50 % e quelli che detengono un controllo in altro modo, se del caso; cfr. sopra art. 6);