Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

L’iscrizione ha innanzitutto l’effetto di rendere accessibile a determinate autorità e persone designate dalla legge alcuni fatti importanti su un ente. Non è intesa a produrre un effetto di pubblicità nella vita giuridica, ma ha innanzitutto obiettivi di lotta contro la criminalità finanziaria in senso ampio (cfr. art. 1 cpv. 3). Il registro degli aventi economicamente diritto persegue un obiettivo di diritto pubblico e si distingue al riguardo dai registri pubblici relativi a rapporti giuridici di diritto privato (registro di commercio, registro fondiario, registro dello stato civile, registro dei marchi ecc.). L’accesso alle informazioni del registro e gli effetti dell’iscrizione non sottostanno dunque alle disposizioni applicabili ai registri di diritto privato. Infine, il registro ha l’effetto di fornire un ausilio agli intermediari finanziari nell’attuazione degli obblighi di diligenza prescritti dalla LRD.

Art. 28 Accesso

Per motivi di chiarezza della regolamentazione e conformità con le disposizioni sulla protezione dei dati, le autorità che hanno accesso al nuovo registro degli aventi economicamente diritto sono designate esaustivamente dalla legge.

- Accesso online (cpv. 1)

Le autorità che necessitano frequentemente o urgentemente di informazioni sull’avente economicamente diritto di un ente possono accedere online al registro. Si tratta segnatamente delle seguenti autorità, elencate al capoverso 1:

- lett. a: l’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 33 ha accesso al registro nella misura necessaria all’adempimento dei compiti previsti dalla nuova legge;

- lett. b: le autorità penali dei Cantoni e della Confederazione hanno altresì accesso al registro. L’utilizzo non è limitato al perseguimento delle infrazioni di riciclaggio di denaro in senso stretto, ma si estende a ogni procedura penale in applicazione del Codice di procedura penale (CPP)170 o della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA);

- lett. c e d: le autorità di vigilanza competenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché MROS, gli OAD e gli organismi di vigilanza possono parimenti accedere al registro per l’adempimento dei rispettivi compiti;

- lett. e: le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale possono accedere al registro per l’adempimento dei loro compiti secondo le convenzioni internazionali, bilaterali e multilaterali, la legge federale del 18 dicembre 2015171 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, la legge federale del 16 giugno 2017172 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali e la legge del 28 settembre 2012173 sull’assistenza amministrativa fiscale. Tale accesso consente di dare attuazione ad alcune raccomandazioni del Forum globale relative alla disponibilità di informazioni adeguate, esatte e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche;

- lett. f: inoltre, l’autorità di controllo competente secondo la LEmb (di regola la SECO) può utilizzare le informazioni del registro per attuare le misure coercitive basate sulla LEmb, nel quadro sia di una procedura di controllo, sia dell’esame di una domanda di deroga o di una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 9 o 10 LEmb;

170 RS 312.0

171 RS 653.1

172 RS 654.1

173 RS 651.1