Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- lett. g: le autorità fiscali federali, cantonali o comunali possono altresì accedere alle informazioni del registro per l’adempimento dei loro compiti, ad esempio per l’accertamento dei casi di evasione fiscale in materia di imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- lett. h: il Servizio delle attività informative della Confederazione ha accesso a queste informazioni per l’adempimento dei compiti secondo la legge del 13 dicembre 1996174 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la legge federale del 25 settembre 2015175 sulle attività informative. Deve infatti identificare gli aventi economicamente diritto delle imprese che esamina nell’ambito dei suoi compiti in qualità di servizio d’informazione secondo la LBDI e di autorità associata all’attuazione delle sanzioni internazionali (cfr. art. 10 cpv. 2 LBDI e gli art. 21 e 26 dell’ordinanza del 3 giugno 2016176 sul controllo dei beni a duplice impiego). Dispone inoltre di competenze nell’ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. In tale ambito, deve interessarsi anche del finanziamento delle organizzazioni e dei gruppi che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Le informazioni sull’origine del finanziamento e sull’avente economicamente diritto di un ente giuridico possono fornirgli prove supplementari per identificare e prevenire tempestivamente una tale minaccia;
- lett. i: è previsto che l’Ufficio federale di statistica (UST) abbia accesso alle informazioni del registro. Questo accesso deve innanzitutto servire per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 18 giugno 2010177 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI), segnatamente le attività di convalida del sistema mondiale di identificazione degli operatori dei mercati finanziari (art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5 LIDI). Dal 2017 l’UST è l’unità operativa locale («Local Operating Unit», LOU) accreditata per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (LEI Svizzera) e partecipa così all’istituzione del sistema globale di identificazione degli operatori dei mercati finanziari (GLEIF). Il numero d’identificazione unico e standardizzato a livello internazionale (LEI) consente di migliorare la qualità dei dati finanziari e di facilitare la valutazione dei rischi sistemici. In tale ambito, l’UST ha l’obbligo di effettuare il controllo dei dati di secondo livello («Level 2»), che attiene al controllo diretto o finale di ogni ente, ossia «chi appartiene a chi». L’obiettivo ultimo è disporre di una banca dati consolidata che consenta di analizzare i rischi potenziali informando in merito alle relazioni finanziarie (relazioni proprietarie) tra gli enti. L’accesso dell’UST al registro rafforzerà l’identificazione sistematica delle unità IDI (cfr. anche art. 8 cpv. 1 LIDI) e consente inoltre di ridurre l’onere per le imprese, in quanto non sarà necessario richiedere loro nuovamente gli stessi dati. Nell’ambito dei compiti statistici dell’UST, le informazioni importanti provenienti dal registro consentono anche di gestire i gruppi di imprese nel registro IDI e garantiscono così l’elaborazione delle statistiche sulle imprese che l’UST è tenuto a compilare in virtù del regolamento quadro europeo relativo alle statistiche sulle imprese (Framework Regulation Integrating Business Statistics, FRIBS). Il nuovo articolo 4 capoverso 1bis della legge del 9 ottobre 1992178 sulla statistica federale (LStat), che entrerà in vigore insieme alla legge federale del 17 marzo 2023179 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, prevede inoltre che gli altri servizi federali consentano all’UST di accedere online ai propri dati, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l’estensione dell’accesso e le organizzazioni tenute a fornire l’accesso. È quindi importante che l’accesso online per l’UST sia esplicitamente menzionato all’articolo 28 ai fini della certezza del diritto. Dato che l’accesso online è previsto per le necessità
174RS 946.202
175RS 121
176 RS 946.202.1
177 RS 431.03
178 RS 431.01
179 FF 2022 787