Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

statistiche, ha altresì senso che lo sia anche per le necessità della LIDI. Tramite questa nuova normativa, le informazioni su «chi appartiene a chi» consentiranno nel tempo di realizzare economie di scala, poiché al momento, per avviare il processo volto a stabilire la catena di controllo dei gruppi di imprese, i dati devono essere acquistati, in assenza di altre fonti, e devono essere previste indagini supplementari. L’accesso a questo registro permetterebbe di disporre di una fonte affidabile per produrre i dati statistici sulla globalizzazione, le statistiche strutturali monetarie e non monetarie delle imprese, nonché per l’elaborazione delle statistiche di genere nel quadro della gestione delle imprese in applicazione della Strategia Parità 2030 adottata dal Consiglio federale il 28 aprile 2021. L’accesso dell’UST riduce inoltre l’onere per le imprese, poiché consente di evitare indagini supplementari presso di esse.

- Accesso su richiesta (cpv. 2)

Le autorità per cui l’accesso al registro dovrebbe essere più occasionale possono ottenerlo su richiesta. Questa distinzione è conforme al principio di proporzionalità in materia di protezione dei dati. Si tratta delle seguenti autorità:

- lett. a: i committenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in vista

dell’esame o dell’assegnazione di un appalto pubblico in applicazione del diritto degli appalti pubblici. I committenti a livello federale, cantonale e comunale hanno accesso al registro nell’ambito delle procedure secondo il diritto sugli appalti pubblici. Non hanno un accesso diretto al registro, ma possono ottenere su richiesta informazioni sugli aventi economicamente diritto di un offerente partecipante a un appalto pubblico prima dell’aggiudicazione della commessa pubblica. Le informazioni contenute nel registro consentono al committente di valutare il rispetto delle condizioni di partecipazione di un offerente alla procedura di aggiudicazione. La trasparenza garantita dal registro degli aventi economicamente diritto agevola l’applicazione delle sanzioni previste dalla LEmb e dalla legge sugli appalti pubblici nelle procedure di aggiudicazione, ad esempio se la proprietà di un offerente non è chiara o se sussistono indizi secondo cui un’impresa non può vedersi attribuita una commessa pubblica a causa della sua proprietà. Le informazioni del registro permettono inoltre di individuare eventuali motivi di esclusione degli offerenti da un processo di aggiudicazione in corso conformemente all’articolo 44 della legge federale del 21 giugno 2019180 sugli appalti pubblici o all’articolo 44 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019 sugli appalti pubblici);

- lett. b: le autorità cantonali del registro fondiario e l’autorità federale di vigilanza. L’ac-

cesso al registro degli aventi economicamente diritto può essere necessario per le autorità del registro fondiario per verificare l’identità dell’avente economicamente diritto di una società proprietaria di un fondo in Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c);

- lett. c: le autorità di prima istanza e le autorità legittimate a ricorrere ai sensi della legge

federale del 16 dicembre 1983181 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE); per verificare se la persona che ha acquisito un fondo è autorizzata in tal senso o se è controllata da una persona estera, l’autorità secondo il capitolo 4 della LAFE potrà accedere al registro degli aventi economicamente diritto;

- lett. d: le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni compe-

tenti per l’esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità. Questo accesso consente in particolare di individuare le interdipendenze economiche ed evitare la concessione abusiva di doppi sussidi;

180 RS 172.056.01 181 RS 211.412.41