Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

dei dati a cui l’intermediario finanziario accede: il suo accesso al registro è limitato ai casi in cui la LRD gli impone di verificare l’avente economicamente diritto. Può utilizzare i dati consultati soltanto a tal fine, con l’esclusione segnatamente di ogni ulteriore utilizzo, in particolare commerciale.

Art. 29 Segnalazione da parte degli intermediari finanziari

L’articolo 29 definisce gli obblighi degli intermediari finanziari che constatano una divergenza tra le informazioni in loro possesso sull’avente economicamente diritto di un ente e quelle iscritte nel registro (procedura di segnalazione delle divergenze, «discrepancy reporting»).

La nuova regolamentazione mira ad assicurare l’accesso delle autorità a informazioni di qualità sugli aventi economicamente diritto. Per conseguire tale obiettivo, la soluzione adottata dall’avamprogetto consiste nell’introdurre vari meccanismi e filtri, consentendo controlli mirati e assicurando una qualità sufficiente delle informazioni iscritte nel registro. La segnalazione delle divergenze è uno degli strumenti introdotti a tal fine: si tratta di obbligare gli intermediari finanziari a segnalare all’autorità competente le informazioni del registro che sono a loro avviso inesatte; sulla base di tale segnalazione, l’autorità può controllare l’identità e lo status della persona iscritta nel registro. Sebbene non sia un requisito della Raccomandazione 24, la misura è raccomandata dal GAFI quale possibilità a integrazione delle misure di verifica del registro182. È già stata adottata da tutti gli Stati europei. La sua introduzione tiene inoltre conto del fatto che la qualità delle informazioni detenute dagli intermediari finanziari è generalmente buona in Svizzera.

L’obbligo di segnalazione prescritto dall’articolo 29 è sottoposto a tre condizioni cumulative. Nel complesso, tali condizioni mirano a restringere l’obbligo ai casi veramente rilevanti per l’autorità di controllo e i diversi utenti del registro e a limitare l’onere amministrativo per gli intermediari finanziari introducendo misure proporzionate per questi ultimi.

In primo luogo, l’intermediario finanziario deve segnalare al registro una divergenza tra le informazioni del registro e quelle in suo possesso se la divergenza è di natura tale da far sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente. Ciò significa:

- l’intermediario finanziario non deve segnalare una divergenza se questa riguarda un aspetto secondario, che non fa sorgere dubbi in merito all’esattezza delle informazioni sull’avente economicamente diritto iscritto nel registro (p. es. il secondo nome del rappresentante che ha effettuato l’annuncio, una differenza non sostanziale nell’organigramma descritto nel registro in un caso di controllo indiretto, la data di un accordo tra azionisti da cui deriva un controllo in altro modo, errori d’ortografia, differenze minime della percentuale di azioni detenute ecc.). Una segnalazione di divergenza dovrebbe ad esempio essere effettuata se un ente giuridico (p. es. estero) è sottoposto alla nuova legge ma non è iscritto, nonostante il suo assoggettamento alla nuova legge sia chiaro, ad esempio se l’intermediario finanziario sa che un ente detiene un bene immobile in Svizzera. Per contro, non è richiesto agli intermediari finanziari di condurre analisi più complesse, ad esempio per determinare se un ente estero ha la sua amministrazione effettiva in Svizzera;

- l’intermediario finanziario non deve segnalare le differenze riconducibili a diverse regolamentazioni applicabili. Ad esempio, potrebbe constatare di aver accertato persone aggiuntive in virtù della LRD, ad esempio per una società di domicilio o una fondazione, ma tale differenza è giustificata in virtù della definizione sancita dall’articolo 4;

182 Guidance on beneficial ownership of legal persons, par. 68–70