Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- lett. e: la SECO, per l’adempimento dei compiti secondo l’avamprogetto della legge sulla verifica degli investimenti. Il progetto di regolamentazione prescrive l’identificazione delle persone estere che controllano società svizzere, direttamente o indirettamente, o che desiderano acquisire tale società e sarebbero di conseguenza sottoposte al controllo. Questa lettera sarà adattata in funzione dell’evoluzione del relativo progetto legislativo.
- Accesso online delle persone sottoposte a obblighi di diligenza
Gli intermediari finanziari possono accedere online ai dati del registro se questi sono necessari all’adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD al momento dell’avvio di una relazione d’affari o dell’esecuzione delle transazioni. Allo stesso fine, i consulenti secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LRD e gli avvocati che esercitano un’attività sottoposta a obblighi di diligenza (art. 13a segg. LLCA) avranno altresì accesso al registro.
È importante precisare che l’introduzione di questo diritto d’accesso non rimette in discussione l’obbligo degli intermediari finanziari di accertare l’avente economicamente diritto e di verificarne l’identità (secondo l’art. 4 LRD) sul piano sia formale che materiale, che resta immutato, sia alla conclusione della relazione d’affari che nel corso della relazione, se sorgono dubbi durante la sorveglianza della relazione o delle transazioni. L’intermediario finanziario dispone di una nuova fonte d’informazione, che faciliterà l’adempimento dei suoi obblighi di diligenza, ma l’esistenza e la portata di questi obblighi restano disciplinate dalla LRD e non sono modificate dalla nuova legge.
Si noti che l’avamprogetto non prevede un ‘accesso pubblico alle informazioni del registro. Lo scopo del registro è principalmente l’utilizzo delle informazioni contenute nel registro da parte delle autorità competenti al fine di migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Un maggiore accesso al registro a fini privati non apporta, secondo il parere del Consiglio federale, un valore aggiunto rilevante a tale riguardo e rappresenta un pregiudizio sproporzionato del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali contro un utilizzo abusivo (art. 13 Cost.) tenuto conto dell’interesse pubblico limitato. L’accesso al registro sulla base di un interesse legittimo (p. es. nel caso di un giornalista che richiedesse l’accesso) non è peraltro un requisito della Raccomandazione 24 del GAFI. In alcuni casi l’accesso al registro sulla base della dimostrazione di un interesse pubblico prevalente può tuttavia risultare dalla LTras.
Per rispettare il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati, il capoverso 4 distingue l’accesso a due tipi di estratti diversi: il primo contiene soltanto le informazioni sull’attuale avente economicamente diritto dell’ente ed è disponibile per tutte le autorità; il secondo contiene anche le informazioni sullo storico degli aventi economicamente diritto dell’ente, ossia quelle cancellate in virtù dell’articolo 24 (purché il termine di dieci anni previsto dall’art. 46 non sia scaduto), nonché le informazioni sul contenuto di una segnalazione ricevuta secondo gli articoli 29 e 30. Questo secondo estratto è disponibile online soltanto per una cerchia più ristretta di autorità, poiché i dati storici sono particolarmente pertinenti per l’adempimento dei loro compiti (autorità penali) o perché devono a loro volta essere in grado di trasmettere i dati entro scadenze particolarmente brevi (autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale); se in un caso particolare le informazioni contenute in questo secondo estratto sono pertinenti per un’altra autorità, quest’ultima deve inviare una richiesta motivata all’autorità del registro.
L’ente stesso ha accesso ai dati del registro che lo riguardano. Il capoverso 5 precisa che l’ente può richiedere sia un estratto limitato ai dati attuali, sia un estratto contenente anche i dati cancellati e il contenuto di eventuali segnalazioni.
Conformemente al capoverso 6, il Consiglio federale preciserà per via d’ordinanza le condizioni e le modalità del diritto di accesso. In particolare, deve essere assicurata la confidenzialità