Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- infine, la segnalazione non va effettuata se l’intermediario finanziario rileva una differenza tra il registro e i dati in suo possesso, ma constata che sono questi ultimi a essere inesatti, ad esempio perché non sono stati aggiornati o non lo sono più. L’intermediario finanziario non deve tuttavia limitarsi a dare per scontato che il registro sia esatto e deve, se del caso, avviare gli accertamenti necessari per aggiornare i dati in suo possesso.
In secondo luogo, l’intermediario finanziario che constata una divergenza non deve segnalarla immediatamente. Deve innanzitutto interpellare il cliente interessato, concedendogli un termine congruo per chiarire la situazione (cpv. 1 lett. b). La procedura dovrebbe corrispondere a quella prescritta dagli articoli 5 e 6 LRD e intervenire innanzitutto nel corso di una relazione d’affari se sorgono dubbi durante la sorveglianza della relazione o delle transazioni. L’intermediario finanziario che aggiorna i dati d’identificazione può ad esempio constatare che un’informazione agli atti non è corretta. In un primo momento interpella il suo cliente, ad esempio per informarlo del fatto che l’azionista indicato nel registro non è più aggiornato o che un socio aggiuntivo sembra ormai detenere una parte del controllo. Spetta quindi al cliente intraprendere le procedure necessarie per correggere il registro o le informazioni detenute dall’intermediario finanziario, annunciando le informazioni corrette (cfr. art. 19). Allo scadere del termine concesso, l’intermediario finanziario verifica se la divergenza sussiste ancora o se ha potuto essere risolta tramite l’aggiornamento del registro o dei dati in suo possesso. Se i dubbi sull’esattezza del registro non hanno potuto essere risolti, deve effettuare una segnalazione.
In terzo luogo, l’intermediario finanziario non deve segnalare una divergenza al registro quando effettua una comunicazione a MROS sulla base dell’articolo 9 LRD per la stessa pratica, comunicando i propri dubbi sull’identità o sullo status dell’avente economicamente diritto di una società o di un altro ente giuridico (cpv. 1 lett. c). Questa condizione serve a evitare le sovrapposizioni amministrative (doppio obbligo di annuncio) e a preservare l’efficacia del lavoro di analisi di MROS: bisogna evitare che la persona interessata dalla comunicazione sia informata indirettamente della comunicazione a MROS, poiché potrebbe notare al tempo stesso un’annotazione della sua iscrizione nel registro (cfr. art. 32). L’eccezione riguarda soltanto le comunicazioni rette dall’articolo 9 LRD e non quelle di cui all’articolo 305ter capoverso 2 CP: altrimenti, l’intermediario finanziario potrebbe sistematicamente scegliere una comunicazione a MROS invece di un annuncio al registro, anche in presenza di semplici dubbi, il che tenderebbe a sovraccaricare MROS.
La segnalazione dà luogo a un’annotazione del registro in applicazione dell’articolo 32, che può far scattare un controllo dell’autorità. L’ente può anche contestare tale annotazione (cfr. art. 35 cpv. 2). L’intermediario finanziario non è una controparte né della procedura di controllo né di quella di contestazione dell’annotazione. I suoi obblighi in questo ambito sono limitati a quelli di un terzo in una procedura amministrativa. La sua posizione è assimilata a quella di un denunciatore e non ha il diritto di ricorso. In funzione delle possibilità tecniche, si esaminerà se gli intermediari finanziari possono essere informati dell’esito dell’annotazione con una notifica elettronica.
Il capoverso 2 riprende, per l’obbligo di segnalazione, l’esclusione di responsabilità prevista dall’articolo 11 capoverso 1 LRD inerente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 LRD. L’intermediario finanziario che in buona fede effettua una segnalazione al registro non coinvolge la propria responsabilità civile o contrattuale. La misura consente di assicurare l’efficacia del sistema di segnalazione.
L’articolo 29 non altera gli obblighi dell’intermediario finanziario derivanti dalla LRD. Gli intermediari finanziari, i consulenti e gli avvocati che esercitano un’attività di cui all’articolo 13a LLCA sono tenuti ad accertare l’avente economicamente diritto e a verificarne l’identità con la diligenza richiesta dalle circostanze. Se la persona ha l’obbligo di verificare l’identità dell’avente economicamente diritto, essa ha anche l’obbligo di consultare il registro.