Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Art. 30 Segnalazione da parte delle autorità
Analogamente agli intermediari finanziari, le autorità devono effettuare una segnalazione quando constatano che le informazioni del registro sono diverse da quelle in loro possesso e tale differenza è di natura tale da far sorgere dubbi in merito alla loro esattezza, completezza e attualità (cpv. 1). Quindi, come gli intermediari finanziari, l’autorità non deve segnalare una divergenza se questa riguarda un aspetto secondario, che non rimette in questione l’esattezza delle informazioni sull’avente economicamente diritto iscritto nel registro. Una segnalazione di divergenza dovrebbe essere effettuata se un’autorità (p. es. fiscale) constata che un ente giuridico (p. es. un ente estero con amministrazione effettiva in Svizzera) è sottoposto alla legge ma non è iscritto. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità federali e cantonali, amministrative, penali o giudiziarie, ivi comprese le autorità di vigilanza secondo la LRD. Può trattarsi di un’autorità che ha accesso al registro in virtù della nuova legge (cfr. art. 28) o che ottiene in altro modo un estratto del registro, ad esempio perché lo riceve dall’ente nel quadro di una richiesta amministrativa. Se le autorità constatano una divergenza sulla base delle informazioni ricevute dall’estero in virtù di una convenzione internazionale, devono considerare il principio di specialità; questo è normalmente il caso per le autorità fiscali che ricevono informazioni dall’estero nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale.
A differenza di quanto previsto per l’intermediario finanziario, l’autorità non deve necessariamente interpellare l’ente interessato prima di segnalare la divergenza. Può farlo, ma non è obbligata se considera che questa misura possa far sorgere dubbi in merito all’esattezza del registro. Bisogna infatti tenere conto del fatto che l’autorità potrebbe constatare la divergenza da segnalare in qualsiasi stadio di una procedura amministrativa o giudiziaria inerente agli ambiti più svariati; non sarebbe sempre utile o appropriato chiedere all’autorità di intraprendere procedure per chiarire il contenuto del registro se tali procedure non rientrano nei suoi compiti legali. Se l’autorità lo ritiene necessario, può motivare la sua segnalazione e fornire precisazioni sull’oggetto della divergenza, nonché sulla fonte e sul contenuto delle informazioni in suo possesso.
Il capoverso 2 disciplina più in particolare la collaborazione tra MROS e l’autorità del registro. Conformemente all’articolo 29, gli intermediari finanziari devono effettuare un unico annuncio: all’autorità del registro se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 29 oppure a MROS se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 9 LRD. Bisogna poi assicurare che le comunicazioni rilevanti anche per il registro siano trasmesse e possano condurre all’avvio di una procedura di controllo. Il capoverso 2 prevede quindi che se MROS riceve una comunicazione che è altresì tale da mettere in dubbio un’informazione del registro, lo segnala all’autorità del registro, che annota l’iscrizione corrispondente conformemente all’articolo 32. Il formato delle comunicazioni a MROS sarà adattato per consentire agli intermediari finanziari di segnalare ciò che è rilevante per il registro degli aventi economicamente diritto e facilitare così la decisione di MROS di trasmettere le informazioni all’autorità del registro. Una volta annotata l’iscrizione, l’autorità del registro deve in linea di principio informare l’ente interessato (cfr. art. 32 cpv. 3). Tale informazione potrebbe rendere una persona consapevole dell’esistenza di una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD mentre è ancora in corso l’analisi della comunicazione da parte di MROS e non è ancora stato possibile adottare le misure necessarie per il blocco degli averi in questione. Per evitare una tale situazione, è previsto che MROS trasmetta le informazioni necessarie all’autorità del registro soltanto quando tale trasmissione è possibile senza mettere a rischio l’efficacia del lavoro di MROS e lo scopo perseguito dal divieto d’informazione (art. 10a LRD).
Come per la segnalazione da parte di un intermediario finanziario, la segnalazione da parte di un’autorità dà luogo a un’annotazione del registro in applicazione dell’articolo 32 (cfr. commento di seguito).