Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Il capoverso 3 precisa che le autorità fiscali (federali, cantonali e comunali) sono autorizzate a effettuare una segnalazione al registro. Occorre una base legale esplicita per consentire l’abolizione rimozione del segreto fiscale.

Le modalità della procedura di segnalazione e il suo trattamento saranno disciplinate per via d’ordinanza (cpv. 4). A seconda delle autorità coinvolte, potrebbe ad esempio essere utile disciplinare se la segnalazione di una divergenza possa o debba condurre a sospendere una delle procedure (ossia la procedura originale condotta dall’autorità che segnala la divergenza o la procedura di controllo che potrebbe essere avviata dall’autorità di controllo) o prevedere che l’autorità che segnala una divergenza e che poi si pronuncia in merito all’identità dell’avente economicamente diritto in un’ulteriore decisione trasmetta tale decisione all’autorità di controllo. Ad esempio, se l’autorità di controllo competente secondo un’ordinanza retta dalla LEmb emette una decisione in cui si pronuncia in via pregiudiziale sull’avente economicamente diritto di un ente iscritto nel registro, potrebbe notificare tale decisione al registro, e l’autorità di controllo potrebbe limitare la sua procedura alle conseguenze di tale informazione sul registro e alle misure necessarie al ripristino della situazione conforme, senza dover procedere alle stesse verifiche.

Art. 31 Controllo degli annunci da parte dell’autorità che tiene il registro

Conformemente al capoverso 1, l’autorità del registro controlla che gli annunci trasmessi contengano le informazioni necessarie (cfr. art. 18 e 19). Il controllo verrà effettuato automaticamente al momento della ricezione dell’annuncio. Riguarderà in particolare i dati d’identificazione delle persone annunciate. Il Consiglio federale disciplinerà la modalità della verifica. In particolare, un confronto con il sistema d’informazione SASUPI e altre banche dati pubbliche consentirà all’autorità del registro di verificare che le informazioni d’identificazione contenute nell’annuncio siano esatte e complete. In particolare, anche le informazioni relative a fatti iscritti nel registro di commercio, ad esempio la qualità di socio di una Sagl o di presidente del consiglio di amministrazione di una SA, sono verificate dall’ufficio del registro di commercio al momento dell’iscrizione in applicazione delle disposizioni del CO e dell’ordinanza sul registro di commercio. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge (p. es. le annotazioni di cui all’art. 32 o le misure ordinate dall’autorità di controllo in virtù dell’art. 37), l’autorità del registro iscrive soltanto i fatti annunciati dall’ente interessato e non procede a iscrizioni d’ufficio.

Se l’annuncio è completo, l’autorità del registro procede all’iscrizione e ne dà conferma all’ente (cpv. 2).

Se in esito al controllo l’autorità del registro constata che l’annuncio non è stato effettuato, è incompleto o contiene informazioni manifestamente inesatte (p. es. una società annuncia il nome di una persona quale avente economicamente diritto ai sensi dell’art. 4 cpv. 3, ma tale persona non è iscritta come amministratore della società), richiede all’ente di integrare o correggere l’annuncio o di produrre i documenti giustificativi necessari alla verifica dei fatti annunciati (cpv. 3). Una diffida viene altresì notificata all’ente se un’iscrizione diventa manifestamente inesatta. Questa fattispecie interverrà se l’autorità del registro constata che un fatto iscritto non corrisponde più alla realtà, ad esempio a seguito di una cessione di quote, di un decesso o di un cambiamento di domicilio.

Per gli annunci trasmessi tramite la piattaforma di comunicazione elettronica, la diffida alla società può essere trasmessa mediante la stessa piattaforma. Per gli enti che hanno utilizzato la procedura prevista dagli articoli 20 o 21, la diffida sarà in linea di principio notificata per iscritto. L’autorità del registro deve imporre all’ente un termine entro il quale comunicare le informazioni richieste.

L’autorità del registro classifica gli enti per i quali ha ricevuto un annuncio conformemente alle categorie di rischio definite dall’autorità di controllo (art. 4 e art. 33 cpv. 2 lett. b). Se, nell’ambito del suo lavoro di analisi o di classificazione, l’autorità del registro nota un’anomalia (p. es.