Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
la stessa persona è iscritta come avente economicamente diritto di molteplici società e opera chiaramente in qualità di fiduciario) o un altro fatto di interesse, può comunicarlo all’autorità di controllo. Una segnalazione ai sensi dell’articolo 18 capoverso 4 può incidere sulla classificazione dei rischi ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b.
Art. 32 Annotazione nel registro
Se l’autorità del registro riceve una segnalazione da un intermediario finanziario (art. 29) o da un’altra autorità (art. 30), annota l’iscrizione dell’ente corrispondente (cpv. 1). Procede allo stesso modo se un ente diffidato di correggere o integrare un’informazione non vi ha dato seguito entro il termine previsto (art. 31 cpv. 3).
L’annotazione indica l’esistenza di dubbi in merito all’esattezza dell’informazione iscritta nel registro (cpv. 2). Se si basa su una segnalazione, indica anche la data e l’autore della segnalazione, nonché eventuali informazioni supplementari che vi figurano (p. es. la motivazione della segnalazione fornita dall’autorità o l’identità dell’avente economicamente diritto constatata dall’intermediario finanziario al posto della persona iscritta nel registro). La visibilità dell’annotazione è disciplinata dal capoverso 4.
Lo scopo dell’annotazione è quello di attirare l’attenzione degli utenti del registro sul fatto che l’informazione registrata è oggetto di dubbio e non ha potuto essere controllata. Ciò non significa tuttavia che l’informazione è falsa. Gli intermediari finanziari che consultano il registro potranno tener conto di tale annotazione nelle loro relazioni con l’ente in questione, adottando le misure di diligenza necessarie.
L’annotazione è portata immediatamente a conoscenza dell’ente giuridico (cpv. 3). Viene concesso un nuovo termine per correggere o integrare l’informazione precisando nella diffida le conseguenze in caso di mancato rispetto del termine.
La semplice annotazione non è una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968183 sulla procedura amministrativa (PA) e dunque non è impugnabile. Può tuttavia condurre all’avvio di una procedura di controllo, a conclusione della quale verrà emessa una decisione formale impugnabile (cfr. art. 25 cpv. 3, art. 34 e art. 37). Peraltro, l’ente ha il diritto di contestare l’annotazione in qualsiasi momento e di ottenere una decisione al riguardo, contro la quale può presentare ricorso (cfr. art. 35 cpv. 2).
L’annotazione è visibile a tutti gli utenti del registro, ossia sia alle autorità designate dall’articolo 28 che agli intermediari finanziari, ai consulenti o agli avvocati che esercitano un’attività di cui all’articolo 13a LLCA (cpv. 4). Va tuttavia preservata la confidenzialità di determinate informazioni, in particolare l’identità dell’autore della segnalazione e il suo contenuto, che saranno visibili soltanto alle autorità. Tale restrizione consente innanzitutto di rispettare il divieto d’informare previsto dall’articolo 10a LRD e di evitare che un ente possa in tal modo apprendere che un intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione secondo l’articolo 9 LRD o di essere oggetto di una procedura da parte di un’altra autorità penale di cui non abbia ancora potenzialmente il diritto di essere informato. Protegge inoltre i dati personali dell’autore della segnalazione, che agisce per ottemperare a un obbligo legale e non deve pertanto subire conseguenze negative.
Art. 33 Autorità di controllo
L’autorità di controllo fa capo alla Segreteria generale (SG) del DFF (cpv. 1). Oltre a svolgere i compiti di controllo in senso stretto (cfr. art. 34 e 35), l’autorità di controllo sorveglia l’esecuzione della legge e delle sue disposizioni d’esecuzione. L’autorità di controllo non svolge quindi
183 RS 172.021