Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
la funzione di vigilanza sull’intero registro. Sono fatte salve le competenze esplicitamente conferite dalla nuova legge all’autorità del registro.
La competenza di sorveglianza del DFF gli consente in particolare di emanare direttive per l’esecuzione della legge (cpv. 2). Non si tratta di una delega di una competenza legislativa, bensì di consentire all’autorità di controllo di emanare linee guida per aiutare gli enti ad adempiere gli obblighi prescritti dalla nuova legge. L’autorità di controllo potrà quindi precisare ad esempio il contenuto degli annunci, al fine di assicurare l’efficienza della sua attività di controllo. L’autorità di controllo stabilisce i criteri pertinenti per la classificazione dei rischi ai fini del controllo degli enti giuridici assoggettati alla nuova legge. Questa classificazione serve da base all’analisi dei rischi condotta ’dall’autorità di controllo sulla scorta dei dati trasmessi dall’autorità del registro e consente un’attività di controllo mirata efficace ed effettiva sugli enti a rischio.
Art. 34 Controllo degli annunci da parte dell’autorità di controllo
L’articolo 34 disciplina i controlli effettuati dall’autorità di controllo. Mentre l’autorità del registro, che fa capo al DFGP, tiene il registro (ricezione degli annunci, iscrizione e annotazione del registro), l’autorità di controllo, che fa capo al DFF, ha il compito principale di verificare le informazioni del registro e il rispetto degli obblighi previsti dalla nuova legge. La suddivisione dei compiti è organizzata al fine di creare un sistema di controllo e di sanzioni efficace e proporzionato, che assicura la qualità delle informazioni contenute nel registro.
Conformemente al capoverso 1, i controlli mirano a verificare che le informazioni sull’avente economicamente diritto iscritte nel registro siano complete (nessun altro avente economicamente diritto oltre a quello iscritto nel registro), esatte (l’avente economicamente diritto iscritto è correttamente identificato e ha di fatto la qualità di avente economicamente diritto di tale ente) e aggiornate (i dati d’identificazione dell’avente economicamente diritto, nonché la descrizione del controllo esercitato, sono attuali). Corrispondono pertanto alle necessità interne di assicurare una buona esecuzione della nuova legge. Rispondono al tempo stesso alle raccomandazioni internazionali, in particolare quelle rilevate dal Forum globale in occasione dell’esame 2020 (par. 47, 76, 77 e 80). Questi controlli non saranno sistematici, ma saranno effettuati a campione o sulla base di un’analisi dei rischi (rischi che l’avente economicamente diritto della società non sia annunciato al registro in modo esatto e di conseguenza, indirettamente, rischi che la società sia utilizzata a fini di riciclaggio di denaro o ad altri fini illeciti), tenuto conto delle risorse a disposizione (cpv. 2). Possono anche fondarsi sulla segnalazione da parte di un intermediario finanziario (art. 29) o di un’altra autorità (art. 30) o su un’altra informazione ricevuta dall’autorità del registro (art. 31 cpv. 4). Le iscrizioni annotate non sono sottoposte sistematicamente a un controllo, ma sono vagliate dall’autorità di controllo che in presenza di sufficienti indizi avvia una procedura di controllo (cfr. art. 32 e 34).
Nella maggior parte dei casi il controllo consiste in un esame dei documenti disponibili presso l’ente, l’azionista o altri enti coinvolti nella catena di controllo. Si tratta di un’analisi della struttura proprietaria e decisionale delle società controllate (e non dei rischi di riciclaggio di denaro derivanti da tale struttura, per cui sarebbe necessaria anche un’analisi dei flussi finanziari). Nel controllo potranno essere utilizzate anche le informazioni sui titolari di quote sociali (registro degli azionisti, elenco dei titolari di cui all’art. 9), in linea con le raccomandazioni del Forum globale in materia (par. 76, 80 e 126).
Nei casi più complessi può essere necessaria una verifica delle informazioni presso altre autorità, altri registri o altre banche dati o presso un intermediario finanziario. L’autorità di controllo adatta la portata e i mezzi del controllo in funzione del rischio concreto derivante dall’ente e dei documenti che ottiene direttamente da quest’ultimo.