Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

L’autorità di controllo effettua i controlli personalmente. Può anche delegare singoli controlli a terzi esperti (cpv. 3). La delega di singoli controlli a terzi consente di ricorrere a esperti in casi particolari, quando il controllo richiede conoscenze specialistiche. La responsabilità dei controlli rimane in capo all’autorità di controllo. Questa può richiedere informazioni ad altre autorità federali o cantonali, sia all’autorità che ha effettuato la segnalazione (cfr. art. 30) sia a un’altra autorità che è in possesso delle informazioni pertinenti per la procedura di controllo (cfr. art. 40).

L’autorità di controllo ha accesso a determinati sistemi d’informazione, elencati esaustivamente nella legge, mediante una procedura di richiamo nella misura necessaria a verificare l’identità e la qualità delle persone annunciate al registro o dei terzi coinvolti nel controllo di un ente (cpv. 4). L’autorità di controllo deve quindi poter verificare in un primo momento, se necessario, se l’ente giuridico da controllare o gli aventi economicamente diritto indicati figurano in uno di questi sistemi d’informazione. In tal caso può consultare, in un secondo momento, i dati necessari all’adempimento dei compiti previsti dal capoverso 1, conformemente alle disposizioni applicabili ai relativi sistemi d’informazione (per analogia con l’art. 35a LRD). L’accesso ai diversi sistemi d’informazione sarà organizzato fino all’adozione del messaggio da parte del Consiglio federale, d’intesa con i servizi interessati.

La procedura di controllo è sottoposta alla PA e consente alle parti di essere sentite. Le parti sono quelle previste dall’articolo 6 PA: comprendono in ogni caso l’ente interessato e devono estendersi anche all’azionista che detiene una parte di controllo e all’avente economicamente diritto, in qualità di persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere interessati dalla decisione che verrà adottata.

Art. 35 Controlli sulla base di un’annotazione nel registro

L’articolo 35 disciplina in particolare i controlli successivi a un’annotazione ai sensi dell’articolo 32, sia perché un intermediario finanziario o un’autorità ha segnalato una divergenza in applicazione degli articoli 29 o 30, sia perché l’ente non ha dato seguito a una diffida.

Se un’iscrizione è annotata, l’autorità di controllo procede a un breve esame preliminare, simile ad esempio a quello effettuato dalla Segreteria della Commissione della concorrenza conformemente all’articolo 26 LCart (cpv. 1). Tale esame non costituisce ancora l’avvio di una procedura amministrativa ai sensi della PA e non richiede di sentire le parti né di dare loro accesso al fascicolo. L’autorità di controllo può tuttavia già procedere a tale audizione o agli ulteriori chiarimenti che ritiene utili per determinare la procedura successiva. Al termine di questa prima analisi, l’autorità procede come segue:

- se ritiene l’annotazione ingiustificata, ne ordina la cancellazione all’autorità del registro. L’autorità di controllo decide sulla base di un esame sommario delle informazioni in suo possesso. Come summenzionato, ha il diritto, ma non l’obbligo, di acquisire prove supplementari se ciò sembra poter rimuovere immediatamente l’incertezza sull’esattezza delle informazioni del registro (lett. a);

- se ritiene che le informazioni in suo possesso non consentono ancora di decidere nell’uno o nell’altro senso, né di avviare una procedura di controllo, prescinde dall’avviare una procedura e mantiene l’annotazione (lett. b);

- se ritiene sufficienti le informazioni in suo possesso, avvia una procedura di controllo e avvisa l’ente (lett. c).

La decisione presa al termine dell’esame preliminare di procedere secondo il capoverso 1 lettera a, b o c non è impugnabile e non deve essere notificata, in quanto non corrisponde a una decisione amministrativa ai sensi dell’articolo 5 PA. Non ha inoltre forza di cosa passata in giudicato.