Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

È possibile che un’iscrizione sia annotata per un certo periodo, sia perché l’autorità di controllo non ha ancora proceduto a un esame preliminare, sia perché decide di prescindere dall’avviare immediatamente una procedura di controllo. Se lo desidera, l’ente la cui iscrizione è annotata può tuttavia mettere fine a tale incertezza. Come previsto dal capoverso 2, l’ente può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dell’annotazione se sufficienti elementi dimostrano la completezza, l’esattezza e l’attualità dell’iscrizione del registro. Ad esempio, se l’intermediario finanziario di una società effettua una segnalazione perché ritiene che un avente economicamente diritto supplementare debba essere aggiunto al registro, la società è informata dell’annotazione della sua iscrizione nel registro; da tale momento, può adire l’autorità di controllo e richiedere che sia constatato che l’iscrizione del registro è in realtà corretta, ad esempio perché la persona supplementare segnalata dall’intermediario finanziario esercita un controllo che non corrisponde ai criteri dell’articolo 4. L’esercizio di questo diritto corrisponde, per la società e in caso di annotazione, al diritto di far modificare o cancellare dati inesatti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992184 sulla protezione dei dati (LPD) (o dell’art. 32 nLPD185).

La procedura di controllo è retta dalla PA e consente alle parti di consultare il fascicolo dell’autorità. Quest’ultima può tuttavia rifiutare o limitare l’accesso a determinati documenti in applicazione dell’articolo 27 PA. Il capoverso 2 precisa questa regola in merito alle informazioni contenute nella segnalazione. Tali informazioni sono in linea di principio accessibili, salvo se vi si oppongono interessi preponderanti. Si vuole qui consentire all’autorità di controllo di limitare o differire l’accesso a determinate informazioni, in particolare il nome dell’autore della segnalazione e i motivi indicati da quest’ultimo se la segnalazione è frutto di una comunicazione secondo l’articolo 9 LRD o se è in corso una procedura penale parallela. Si tratta di preservare l’efficacia del lavoro di analisi di MROS e delle autorità di perseguimento penale.

Al termine della procedura di controllo avviata secondo il capoverso 1 lettera c, l’autorità di controllo emette una decisione (cpv. 3). Può ordinare le misure previste dall’articolo 37 se constata che l’informazione del registro è incorretta. Emette inoltre una decisione in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell’annotazione. La decisione è motivata e impugnabile secondo le disposizioni della PA.

Art. 36 Obbligo d’informare degli enti e di terzi interessati

L’autorità di controllo può esigere la collaborazione dell’ente. Può inoltre richiedere informazioni o documenti complementari a terzi direttamente interessati, in particolare i soci, gli azionisti o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in un ente (p. es. il disponente di un trust), ossia i soci o gli azionisti dell’ente stesso, nonché di qualsiasi altro ente coinvolto nella catena di controllo. Infine, l’avente economicamente diritto iscritto o presunto è altresì tenuto a collaborare. Se l’ente è estero o l’avente economicamente diritto è all’estero, potrebbe essere necessaria l’assistenza amministrativa internazionale per assicurare la collaborazione con l’autorità di controllo (cfr. art. 41).

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo d’informare delle persone fisiche e giuridiche che hanno un rapporto contrattuale con un ente giuridico controllato, i suoi azionisti, i suoi soci o i suoi aventi economicamente diritto (p. es. rapporto di conto con un istituto finanziario; rapporto di mandato con una società di consulenza). Tali persone sono tenute a rispondere alle domande di informazioni dell’autorità di controllo e, se del caso, a consegnare i documenti pertinenti, se ciò è necessario per verificare l’identità degli aventi economicamente diritto e la loro qualità di aventi economicamente diritto. Questa disposizione riprende quella dell’articolo 12 lettera c PA, secondo cui l’autorità può, se necessario, richiedere informazioni a terzi per l’accertamento dei fatti. Ad esempio, l’autorità di controllo potrebbe richiedere informazioni a un intermediario

184 RS 235.1

185 FF 2020 6695