Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell’ordinanza
sugli impianti di accumulazione
Art. 22 Obbligo di annuncio
Il contenuto del precedente articolo 21 viene ripreso senza variazioni e diventa l’articolo 22 capoverso 2.
L’articolo relativo all’obbligo di annuncio dei gestori nei confronti dell’autorità di vigilanza è integrato con il nuovo capoverso 1, il quale riporta i termini di annuncio attualmente applicati con la corrispondente nomenclatura.
Art. 23 Revisione
Il contenuto del precedente articolo 20 viene ripreso e diventa l’articolo 23. Viene stralciata la parte «tali lavori non richiedono tuttavia un’approvazione». I lavori di revisione devono essere annunciati tempestivamente all’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza valuta quindi se le attività previste comportano lavori di revisione ai sensi dell’articolo 23 o se rappresentano una modifica dell’impianto di accumulazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LImA e comportano perciò l’obbligo d’approvazione dei piani.
Art. 24 Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni e impianti
Vengono avviati sempre più progetti riguardanti impianti di accumulazione che possono influire sulla loro sicurezza. Esempi di progetti che l’UFE, in quanto autorità federale di vigilanza, ha già esaminato a questo proposito sono i seguenti:
- progetti di impianti fotovoltaici su impianti di accumulazione, segnatamente con moduli solari disposti sulla superficie del lato a valle, lungo il coronamento dell’opera di sbarramento o galleggianti sull’invaso;
- rinnovamenti di centrali idroelettriche con la costruzione di nuove canalizzazioni per acqua motrice (come condotte forzate) che, a seguito del drenaggio del sottosuolo, possono portare ad ampi assestamenti e quindi a una compromissione della sicurezza degli impianti di accumulazione.
Per procedere all’esame delle eventuali ripercussioni negative dell’edificazione o della modifica di una costruzione o di un impianto sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente, l’autorità di vigilanza deve poter disporre della documentazione necessaria, che l’autorità d’approvazione dei piani deve fornirle quando viene sentita.
L’esame comprende gli stessi elementi previsti per un progetto di costruzione o modifica di un impianto di accumulazione conformemente all’articolo 6 LImA, come specificato nel nuovo capitolo 2 della presente revisione totale. Per analogia con l’articolo 6 capoverso 5 LImA, l’autorità di vigilanza comunica all’autorità d’approvazione dei piani le necessarie disposizioni complementari per la costruzione di progetti che incidono negativamente sulla sicurezza dell’impianto di accumulazione.
Sezione 4 Piano d’emergenza
Art. 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza
Il capoverso 1 viene modificato come segue:
- il rimando al nuovo articolo 13 (ex art. 11) viene adeguato;
- la lettera a (mappe di inondazione) viene ampliata per comprendere ulteriori possibilità di cedimento che possono comportare la fuoriuscita di masse d’acqua da un impianto di accumulazione e causare danni (ai sensi dell’art. 1 LImA), sostituendo così la precedente formulazione «rottura improvvisa e totale» di un’opera di sbarramento. Anche secondo la prassi corrente, la rottura «improvvisa e totale» dell’opera di sbarramento non è l’unico fattore determinante per ciò che concerne le esigenze del piano d’emergenza, in particolare per le varie strategie per i