Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell’ordinanza
sugli impianti di accumulazione
- a seguito delle nuove basi relative alla pericolosità nel settore della sicurezza contro le piene degli
impianti di accumulazione nel bacino imbrifero dell’Aar (studio «Extremhochwasser an der Aare», progetto EXAR, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, 22.2.2021);
- a seguito degli imminenti numerosi rinnovi delle concessioni di centrali idroelettriche in Svizzera e
delle relative richieste di modifica per impianti di accumulazione o di progetti che incidono sulla loro sicurezza.
Al fine di esaminare e seguire i progetti di costruzione e garantire la sicurezza strutturale degli impianti di accumulazione esistenti, l’autorità di vigilanza della Confederazione dovrà far fronte a un onere aggiuntivo permanente di due posti a tempo pieno. Inoltre, la definizione dei requisiti per l’esercizio sicuro di centrali idroelettriche situate su acque di confine e la conseguente vigilanza comportano un ulteriore onere aggiuntivo permanente di due posti a tempo pieno per l’autorità di vigilanza federale; tali ripercussioni sull’effettivo del personale riguardano soltanto la sicurezza dell’esercizio degli impianti di accumulazione e non la loro valutazione sotto il profilo del diritto ambientale. Ciò si traduce in un onere aggiuntivo permanente complessivo quantificabile in quattro posti a tempo pieno per l’autorità di vigilanza federale.
Sebbene per ragioni analoghe a quelle sopra esposte sia possibile, in ottemperanza all’OImA, un aumento degli oneri riguardanti l’effettivo del personale anche per le autorità di vigilanza cantonali, tali ripercussioni si ritengono contenute rispetto all’onere aggiuntivo complessivo in capo all’autorità di vigilanza federale; le motivazioni sono le seguenti:
- a norma dell’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 29 capoverso 2 lettera a, l’autorità di
vigilanza federale è incaricata di stabilire i requisiti per l’esercizio sicuro di centrali idroelettriche situate su acque di confine e di vigilare sull’attuazione di tali requisiti;
- per quanto si possa constatare attualmente, i possibili progetti futuri per innalzare gli impianti di
accumulazione esistenti o per realizzare impianti fotovoltaici presso gli impianti di accumulazione riguardano principalmente grandi impianti che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.
L’articolo 27 capoverso 2 precisa che i Cantoni devono garantire in qualsiasi momento la possibilità di consultare i piani di evacuazione (norma previgente) e le superfici che potrebbero essere sommerse (novità). Poiché di norma i piani di evacuazione contengono già l’indicazione delle superfici inondabili o una parte di esse, tale aggiunta non comporta, per quanto prevedibile, oneri supplementari per i Cantoni. Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LImA (concernente la diffusione alla popolazione di istruzioni sul comportamento da adottare) e dell’articolo 27 capoverso 2 OImA, i Cantoni provvedono già ora a un’informazione efficace.
Per i Comuni non vi saranno apparentemente ripercussioni sull’effettivo del personale.
A quanto risulta, né la Confederazione né i Cantoni o i Comuni sosterranno alcun onere finanziario aggiuntivo.
3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società
A quanto risulta, le modifiche della presente revisione totale non comportano oneri aggiuntivi per gli esercenti degli impianti di accumulazione: già attualmente, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LImA, gli esercenti di impianti di accumulazione devono calcolare, costruire ed esercitare i loro impianti di accumulazione conformemente allo stato della scienza e della tecnica in modo che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d’esercizio. Gli attuali requisiti in materia di sicurezza strutturale degli impianti di accumulazione sono descritti nelle direttive dell’UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione in Svizzera e sono ripresi nella revisione totale con la corrispondente nomenclatura.