Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell’ordinanza
sugli impianti di accumulazione
casi d’emergenza con le misure da definire, a maggior ragione per gli impianti con traverse mobili e le dighe in materiale sciolto. Le condizioni per il calcolo delle mappe di inondazione per le varie situazioni d’emergenza sono spiegate negli aiuti all’esecuzione dell’UFE («Direttiva dell’UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, Parte E: Piano d’emergenza» [stato 1.5.2015]). Oltre all’effettiva superficie inondabile (mappa di inondazione in senso stretto), i documenti del regolamento d’emergenza contengono anche informazioni sul tempo che intercorrerebbe prima dell’inondazione e sull’entità dell’inondazione (altezza d’energia) a seconda del sito;
- le precedenti lettere b, c e d, che disciplinavano singoli capitoli del regolamento d’emergenza (analisi dei pericoli, strategia per i casi d’emergenza, organizzazione per i casi d’emergenza), vengono abrogate. Secondo la prassi attuale, il contenuto dettagliato del regolamento d’emergenza deve essere spiegato negli aiuti all’esecuzione dell’UFE («Direttiva dell’UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, Parte E: Piano d’emergenza» [stato 1.5.2015]). Ciò è in linea anche con il trattamento dei contenuti degli altri due regolamenti (regolamento di sorveglianza e regolamento di manovra delle paratoie, art. 13) della presente revisione totale. Viene invece mantenuto il riferimento esplicito alle mappe di inondazione e al dossier d’intervento nelle lettere a e b (la precedente lett. e viene ripresa senza variazioni e diventa la lett. b) perché:
tali documenti vengono menzionati nel capoverso 2,
non vi è alcuna possibilità di deroga alla loro redazione ai sensi del precedente capoverso 2: anche nel caso di impianti di accumulazione che servono esclusivamente alla protezione contro i pericoli naturali o di quelli che non soddisfano il criterio dimensionale previsto dall’articolo 2 capoverso 1 LImA, secondo la prassi corrente il regolamento d’emergenza si riduce alla mappa di inondazione e a un dossier d’intervento adeguato.
Fornendo un’enumerazione non esaustiva, il capoverso 1 disciplina così il contenuto minimo dei regolamenti d’emergenza.
Il precedente capoverso 2 viene soppresso. Il nuovo capoverso 1 disciplina il contenuto minimo dei regolamenti d’emergenza nell’elenco non esaustivo di cui alle lettere a e b.
Il precedente capoverso 3 diventa il capoverso 2 e il relativo contenuto viene in ampia misura ripreso, adeguandolo tuttavia alla prassi corrente per quanto riguarda le procedure della Centrale nazionale d’allarme (CENAL), per le quali l’autorità di vigilanza non è tenuta a trasmettere alla CENAL una copia delle mappe di inondazione e dei dossier d’intervento.
Art. 26 Sistema d’allarme acqua
Il contenuto del precedente articolo 26 viene ripreso senza variazioni.
Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione
Il contenuto del precedente articolo 27 viene in ampia misura ripreso, con le precisazioni seguenti:
- il capoverso 1 specifica che i piani di evacuazione dei Cantoni interessati si basano sui documenti di cui all’articolo 25 (superficie inondabile, tempi di impatto e profondità dell’inondazione risp. livello d’energia);
- il capoverso 2 precisa che la popolazione deve poter consultare in qualsiasi momento i piani di evacuazione (norma previgente) e le superfici inondabili (novità) e che i Cantoni, ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LImA (concernente la diffusione alla popolazione di istruzioni sul comportamento da adottare), provvedono a un’informazione efficace sui piani di evacuazione e sulle zone che potrebbero essere sommerse.