Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione totale dell’ordinanza

sugli impianti di accumulazione

Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare

Il precedente articolo 2 viene ripreso senza variazioni.

Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare

Il precedente articolo 3 viene ripreso senza variazioni.

Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine

Questo articolo precisa l’articolo 4 LImA.

Il nuovo capoverso 1 stabilisce la competenza per quanto riguarda la vigilanza diretta sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine, attribuendola all’autorità responsabile dell’esecuzione della legislazione sugli impianti di accumulazione (UFE); cfr. anche i commenti ai capitoli 1–3 e all’ingresso.

Il nuovo capoverso 2 disciplina l’entità minima delle disposizioni speciali di cui all’articolo 4 LImA. Si tratta non solo delle disposizioni relative alla sicurezza degli impianti di accumulazione in senso

stretto, applicabili anche agli impianti di accumulazione situati interamente su territorio svizzero (sicurezza strutturale, sorveglianza e piano d’emergenza), ma anche dei requisiti posti per l’esercizio sicuro di una centrale idroelettrica. In particolare, si includono i rischi derivanti dalla fuoriuscita di acqua dalle canalizzazioni per acqua motrice (come le condotte forzate) o da variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d’acqua (deflussi discontinui). Permane l’obbligo di risanamento in capo agli esercenti di centrali idroelettriche ai sensi degli articoli 39a, 83a e 83b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20).

I contenuti della prima parte del precedente capoverso 1 e del capoverso 2 dell’articolo 4 vengono ripresi nel nuovo capoverso 3.

Un simile impegno volto a chiarire i requisiti per la sicurezza delle canalizzazioni per acqua motrice si constata attualmente anche nei Paesi limitrofi della Svizzera, in particolare in Francia, dove nell’estate del 2021 è stata avviata un’apposita consultazione («Projets de décret relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés et d’arrêté fixant les caractéristiques des conduites forcées soumises à une étude de dangers et en précisant son contenu», consultazione pubblica dal 12 luglio al 13 agosto 2021).

Le seguenti centrali idroelettriche sono considerate centrali idroelettriche di frontiera e in linea di principio sono toccate dalle disposizioni dell’articolo 4:

- confine con l’Italia: Engadiner Kraftwerke (livello Livigno - Ova Spin), Kraftwerke Hinterrhein (li-

vello Lago di Lei - Ferrera);

- confine con l’Austria: Gemeinschaftskraftwerk Inn (bacino di compensazione Ovella - centrale di

Prutz);

- confine con la Germania: centrale di Sciaffusa, centrale di Rheinau, centrale di Eglisau, centrale di

Reckingen, centrale di Albbruck-Dogern, centrale di Laufenburg, centrale di Säckingen, centrale di Ryburg-Schwörstadt, centrale di Rheinfelden, centrale di Augst-Wyhlen, centrale di Birsfelden,

centrale di Wunderklingen;

- confine con la Francia: centrale di Kembs (l’impianto si trova al 100 % in territorio francese, l’in-

vaso avviene su territorio svizzero), centrale di La Goule, centrale di Le Refrain, centrale di Châtelot, centrale di Chancy-Pougny, centrale di Emosson (invaso Emosson, centrale Vallorcine [in Francia] e La Bâtiaz, captazioni varie), centrale Barberine - FFS (centrale Châtelard I+II), centrale di Nant de Drance.