Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell’ordinanza
sugli impianti di accumulazione
Art. 8 Approvazione dei piani
Il contenuto del precedente articolo 6, ad eccezione di alcune modifiche linguistiche, viene ripreso nel nuovo articolo 8 e integrato con il contenuto dell’esame dell’autorità di vigilanza nel nuovo capoverso 1.
Il precedente capoverso 1 diventa il capoverso 2.
Il precedente capoverso 2 diventa il capoverso 3. Il precedente capoverso 2 lettera c diventa il capoverso 3 lettera e. Il precedente capoverso 2 lettera d diventa il capoverso 3 lettera c. Il precedente capoverso 2 lettera e diventa il capoverso 3 lettera d.
Il precedente capoverso 3 diventa il capoverso 4.
Il contenuto dell’esame secondo il nuovo capoverso 1 segue il concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera secondo la prassi corrente, fondandosi sui tre elementi di sicurezza strutturale, sorveglianza e piano d’emergenza, in linea con gli articoli 5–7.
Art. 9 Esecuzione dei lavori
Il contenuto del precedente articolo 7 viene ripreso senza variazioni (viene adeguato solo il rimando contenuto nel cpv. 2) e diventa l’articolo 9.
Art. 10 Modifiche di progetto
Il contenuto del precedente articolo 8 viene ripreso senza variazioni e diventa l’articolo 10.
Art. 11 Fine dei lavori di costruzione
Il contenuto del precedente articolo 9 viene ripreso senza variazioni (viene adeguato solo il rimando contenuto nel cpv. 2) e diventa l’articolo 11. È opportuno segnalare che il gestore deve porre rimedio ai difetti riscontrati nel verbale di collaudo, del cui controllo è incaricata l’autorità di vigilanza.
Art. 12 Smantellamento
Il contenuto del precedente articolo 10 viene ripreso senza variazioni e diventa l’articolo 12.
Sezione 2 Messa in esercizio
Questa sezione regola le condizioni per la messa in esercizio, come pure la messa in esercizio stessa. L’esercizio e la sorveglianza durante l’esercizio sono ora coperti dalla sezione 3.
Art. 13 Regolamenti
I tre regolamenti (regolamento di manovra delle paratoie, d’emergenza e di sorveglianza) di un impianto di accumulazione costituiscono la base per la sorveglianza specifica dell’impianto nonché per le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di eventi straordinari.
Il contenuto del precedente articolo 11 «Requisito per la messa in esercizio» e del precedente articolo 14 capoverso 2 relativo al regolamento di sorveglianza viene ripreso nel nuovo articolo 13. Viene precisato che il regolamento di sorveglianza deve essere presentato alla fine della messa in esercizio. Fino all’approvazione del regolamento di sorveglianza si applicano gli oneri di intensificazione della sorveglianza durante la messa in esercizio.
Art. 14 Messa in esercizio
Il contenuto del precedente articolo 12 viene ripreso senza variazioni e diventa l’articolo 14.