Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione totale dell’ordinanza

sugli impianti di accumulazione

Per gli esercenti di centrali idroelettriche situate su acque di confine l’autorità concessionaria può già, sulla base della singola concessione, richiedere accertamenti e provvedimenti necessari in relazione alla sicurezza dell’esercizio degli impianti. Non si possono tuttavia escludere oneri supplementari perché, rispetto alla prassi corrente dell’autorità concessionaria, l’autorità di vigilanza stabilisce requisiti non solo per contrastare il potenziale di pericolo derivante dalla rottura di un’opera di sbarramento, ma ora può farlo anche in relazione a deflussi discontinui nella ritenuta o a valle nonché a canalizzazioni per acqua motrice.

La presente revisione totale comporta facilitazioni o vantaggi per gli esercenti:

- a seguito della rinuncia alla definizione generale nell’OImA di una periodicità fissa per la verifica

delle misurazioni teletrasmesse con misurazioni manuali eseguite sul posto (nuovo art. 17 senza cpv. 2 e 3);

- attraverso un tempestivo controllo di sicurezza delle future domande di costruzione grazie ai più

precisi requisiti e all’aumento delle risorse di personale presso l’autorità di vigilanza federale, con un conseguente incremento dell’efficienza delle procedure.

4. Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’articolo 72 capoverso 1 LUFI viene ora menzionato nell’ingresso. Introducendo anche le disposizioni concernenti le centrali idroelettriche di frontiera (aventi la loro base nella LUFI) all’interno dell’OImA anziché nell’ordinanza del 2 febbraio 2000 sull’utilizzazione delle forze idriche (OUFI; RS 721.801), si esplicita che sul piano professionale tali disposizioni possono essere attuate solo dalle autorità competenti per l’esecuzione della legislazione sugli impianti di accumulazione.

Capitolo 1: Disposizioni generali

La denominazione del capitolo 1 viene ripresa senza variazioni.

Art. 1 Definizioni

Il contenuto del precedente articolo 1 è ripreso e integrato come segue:

- capoverso 1 lettera c e capoverso 6: precisazione che per «opere ausiliarie» si continuano a in-

tendere gli impianti necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione. Il precedente articolo 1 capoverso 4 viene ripreso senza variazioni come nuovo capoverso 6, con la medesima aggiunta «rilevanti per la sicurezza». Tale precisazione si rivela necessaria alla luce dell’ampliamento dell’articolo 4, nel quale vengono inseriti requisiti di sicurezza per le canalizzazioni per acqua motrice di centrali idroelettriche situate su acque di confine, in quanto anche secondo il nuovo articolo 1 le canalizzazioni per acqua motrice non rappresentano costruzioni e impianti necessari per l’esercizio sicuro di impianti di accumulazione ai sensi della legislazione sugli impianti di accumulazione;

- capoverso 4 e capoverso 5: definizione del volume della ritenuta e dell’altezza d’invaso secondo

la terminologia consueta nella prassi presupponendo, come da pratica comune, che il bacino sia pieno («Direttiva sulla sicurezza degli impianti di accumulazione. Parte A: aspetti generali»,

1.3.2015). L’altezza d’invaso e il volume della ritenuta sono i criteri geometrici essenziali per determinare l’assoggettamento di un impianto di accumulazione alla pertinente legislazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LImA.

Il previgente capoverso 5 viene ripreso come capoverso 7 con l’aggiunta «di un impianto di accumulazione».