Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell’ordinanza
sugli impianti di accumulazione
Capitolo 2: Requisiti per la sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione
I tre elementi del concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera (sicurezza strutturale, sorveglianza e piano d’emergenza) vengono raggruppati in tre rispettivi articoli del nuovo capitolo 2 della revisione totale. Sotto il profilo della sistematica, il capitolo 2 disciplina i requisiti materiali per la sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione.
Art. 5 Sicurezza strutturale
Questo nuovo articolo 5 chiarisce l’elemento della sicurezza strutturale specificando ulteriormente il concetto di «casi prevedibili di carico e d’esercizio» di cui all’articolo 5 capoverso 1 LImA, su cui si fonda.
Secondo la prassi corrente, le verifiche si riferiscono non solo all’opera di sbarramento ma anche alle opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza e alla ritenuta (nuovo cpv. 1). Questi casi di carico vengono suddivisi in normali (nuovo cpv. 2), straordinari (nuovo cpv. 3) ed estremi (nuovo cpv. 4). La suddivisione e le verifiche sono riprese dalla prassi attuale dell’UFE per la sicurezza degli impianti di accumulazione utilizzando la terminologia consueta.
Il nuovo capoverso 5 specifica che i casi di carico di cui ai capoversi 2–4 sono ulteriormente specificati nelle direttive dell’UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, come da prassi corrente («Direttiva dell’UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, Parte C1: Dimensionamento e costruzione» [stato 28.8.2017], «Parte C2: Sicurezza contro le piene e abbassamento della ritenuta» [stato 3.10.2018], «Parte C3: Sicurezza sismica» [stato 14.7.2021]). Sempre in linea con la prassi attuale, le caratteristiche particolari degli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali devono essere prese in considerazione nelle direttive dell’UFE.
Il contenuto del precedente articolo 5 (Rinuncia a dispositivi di scarico) viene ripreso senza variazioni e diventa il capoverso 6. Tale capoverso regola la rinuncia all’installazione di dispositivi di scarico per particolari categorie di impianti di accumulazione e si inserisce quindi per sistematica nel nuovo articolo 5 «Sicurezza strutturale».
Art. 6 Sorveglianza
Questo nuovo articolo 6 chiarisce l’elemento della sorveglianza specificando ulteriormente l’articolo 8 capoverso 2 LImA, sul quale si fonda, in relazione agli obiettivi della sorveglianza degli impianti di accumulazione. Nello specifico, gli obiettivi della sorveglianza di un impianto di accumulazione devono essere garantiti durante la costruzione, durante la messa in esercizio e durante l’esercizio.
Art. 7 Piano d’emergenza
Questo nuovo articolo 7 chiarisce l’elemento del piano d’emergenza specificando ulteriormente l’articolo 10 LImA, sul quale si fonda, in relazione agli obiettivi del piano d’emergenza degli impianti di accumulazione. Nello specifico, gli obiettivi del piano d’emergenza di un impianto di accumulazione devono essere garantiti durante la costruzione, durante la messa in esercizio e durante l’esercizio.
Capitolo 3: Costruzione ed esercizio
La nuova denominazione del capitolo 3 è «Costruzione ed esercizio»; la sistematica segue un ordine procedurale.
Sezione 1 Approvazione dei piani e costruzione
La sezione 1 viene ridenominata «Approvazione dei piani e costruzione» e come in precedenza tratta l’approvazione dei piani e le attività di costruzione o smantellamento.