Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell’ordinanza
sugli impianti di accumulazione
1. Punti essenziali del progetto
L’ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti di accumulazione (OImA; RS 721.101.1) contiene le prescrizioni di sicurezza tecnica per la costruzione, la messa in esercizio, l’esercizio, la sorveglianza e i piani di emergenza degli impianti di accumulazione che sottostanno alle norme della legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA; RS 721.101). Con la presente revisione totale l’OImA viene adeguata al più recente stato delle conoscenze tecniche e alla prassi delle autorità di vigilanza. Variazioni significative riguardano:
- l’inserimento e la precisazione dell’elemento della sicurezza strutturale, oltre agli elementi già pre-
senti della sorveglianza e del piano d’emergenza, conformemente al concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera;
- la definizione dei requisiti di sicurezza contro i rischi derivanti da deflussi discontinui e canalizza-
zioni per acqua motrice per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine.
A norma dell’articolo 5 capoverso 1 LImA, gli impianti di accumulazione devono essere calcolati, costruiti ed esercitati conformemente allo stato della scienza e della tecnica in modo che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d’esercizio. Le modifiche dell’OImA, inserendo l’elemento della sicurezza strutturale, precisano detti casi di carico e d’esercizio e le prove necessarie, segnatamente in relazione alla sicurezza sismica e contro le piene per gli impianti di accumulazione.
Inoltre, il Consiglio federale può non solo adottare disposizioni speciali per impianti di accumulazione situati su acque di confine (art. 4 cpv. 1 LImA), ma anche disciplinare in generale la vigilanza della Confederazione sulle centrali idroelettriche di frontiera (art. 72 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 52a della legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche [LUFI],
RS 721.80; cfr. anche DTF 119 Ib 23 consid. 2c/cc). È perciò possibile regolamentare sistematicamente anche la sicurezza contro i rischi derivanti da deflussi discontinui e dalle canalizzazioni per acqua motrice per questi impianti.
Ai sensi dell’articolo 33 LImA, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Il Consiglio federale può perciò adeguare allo stato delle conoscenze tecniche i requisiti in materia di sicurezza degli impianti di accumulazione. Le modifiche menzionate rappresentano altresì un’occasione per aggiornare la struttura e la sistematica dell’ordinanza, adeguando le norme alla prassi del concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni
La necessità di precisare i requisiti per il dimensionamento, la pianificazione e l’esecuzione degli impianti di accumulazione (sicurezza strutturale) nasce dai progetti di costruzione attuali e potenzialmente futuri. Tali progetti comprendono, in particolare, la costruzione di nuovi impianti o l’innalzamento di opere di sbarramento esistenti (dighe di calcestruzzo o in materiale sciolto). La sicurezza strutturale di un impianto di accumulazione può essere influenzata anche dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o dall’esecuzione di altri progetti (p. es. il rinnovamento di centrali idroelettriche o di canalizzazioni per acqua motrice).
Inoltre, i requisiti in materia di sicurezza strutturale risultano sempre più importanti nel contesto degli esami della sicurezza degli impianti di accumulazione esistenti, in particolare:
- a seguito delle nuove basi relative alla pericolosità sismica in Svizzera, secondo la rivalutazione
effettuata dal Servizio Sismico Svizzero SED («Seismic Hazard Model 2015 for Switzerland»,
Wiemer et al., 19.07.2016);