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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 9 Esecuzione dei lavori

(art. 6 cpv. 8 e 25 lett. a LImA)

1L’autorità di vigilanza segue l’esecuzione dei lavori. Controlla in particolare che corrisponda ai piani approvati.

2Durante l’esecuzione dei lavori, il titolare dell’approvazione dei piani rimette all’autorità di vigilanza i documenti stabiliti nell’approvazione dei piani (art. 8 cpv. 2 e 3).

Art. 10 Modifiche di progetto

Le modifiche di progetto sono annunciate all’autorità di vigilanza e sottoposte alla sua approvazione ai sensi dell’articolo 6 LImA.

Art. 11 Fine dei lavori di costruzione

(art. 6 cpv. 8 e 25 lett. a LImA)

1Al termine dei lavori di costruzione, il titolare dell’approvazione dei piani rimette all’autorità di vigilanza un rapporto conclusivo dei lavori eseguiti.

2Questo rapporto include i documenti stabiliti nell’approvazione dei piani (art. 8 cpv. 2 e 4).

3L’autorità di vigilanza verifica se i lavori di costruzione sono stati eseguiti secondo i piani approvati e le condizioni imposte. Consegna il risultato della sua verifica in un verbale di collaudo.

Art. 12 Smantellamento

(art. 6 cpv. 1 LImA)

Lo smantellamento di un impianto di accumulazione equivale a una modifica.

Sezione 2: Messa in esercizio

Art. 13 Regolamenti

(art. 7, 8, 10 e 25 lett. a LImA)

1Il gestore, prima di mettere in esercizio l’impianto, redige i seguenti regolamenti e li sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza:

a. un regolamento che definisce le procedure di azionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili necessari in situazione di piena (regolamento di manovra delle paratoie);

b. un regolamento che per i casi d’emergenza definisce le procedure di allarme alle autorità e alla popolazione e le procedure per la gestione di tali casi (regolamento d’emergenza).

2Alla fine della messa in esercizio redige un regolamento per la sorveglianza dell’impianto di accumulazione in caso di esercizio normale e di eventi straordinari e lo sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza (regolamento di sorveglianza).