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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»

d. annunciano senza indugio all’UFE tutti gli eventi straordinari che potrebbero influire sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza.

Art. 31 Controlli dell’autorità di vigilanza

(art. 8 cpv. 4 LImA)

1L’autorità di vigilanza prende parte ai controlli quinquennali (art. 19) e ispeziona inoltre i relativi impianti almeno una volta in cinque anni.

2Ispeziona almeno una volta ogni tre anni i grandi impianti di accumulazione che non sottostanno all’obbligo di controllo quinquennale.

3Ispeziona almeno una volta ogni cinque anni gli altri impianti di accumulazione.

Art. 32 Misure dell’autorità di vigilanza

(art. 5 cpv. 1 e 8 cpv. 3 e 5 LImA)

1Se il gestore non adempie agli obblighi imposti dalla LImA e dalla presente ordinanza, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie, segnatamente:

a. misure di risanamento o limitazioni dell’esercizio volte a garantire la sicurezza strutturale;

b. misure di manutenzione, sorveglianza rafforzata o limitazioni dell’esercizio qualora i risultati della sorveglianza inducano a ritenere che l’esercizio non sia sicuro.

2Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 33 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa

(art. 31 LImA)

L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 LImA è l’UFE.

Art. 34 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 17 ottobre 20124 sugli impianti di accumulazione è abrogata.

Art. 35 Disposizioni transitorie

Le approvazioni e le autorizzazioni valide al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano tali anche in seguito.

4 RU 2012 5995