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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»

2L’autorità di vigilanza trasmette una copia dei documenti ai Cantoni interessati.

Art. 26 Sistema d’allarme acqua

(art. 11 LImA)

1L’UFE stabilisce, dopo aver sentito il gestore, i Cantoni interessati e l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), quali impianti di accumulazione con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m3 devono essere muniti di un sistema d’allarme acqua.

2Esiste un pericolo elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LImA se la rottura improvvisa e totale di un’opera di sbarramento mette in pericolo almeno 1000 persone che soggiornano regolarmente per un periodo prolungato nella zona contigua.

3La progettazione e i sistemi tecnici d’allarme acqua richiedono l’approvazione dell’UFPP.

Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione

(art. 12 cpv. 1 LImA)

1I Cantoni interessati stabiliscono, sulla base dei documenti di cui all’articolo 25, i piani necessari per l’evacuazione della popolazione (piani di evacuazione).

2Garantiscono alla popolazione il diritto di consultare in qualsiasi momento i piani di evacuazione e le mappe di inondazione e provvedono a un’informazione efficace.

3Trasmettono una copia dei piani di evacuazione all’UFE e alla Centrale nazionale d’allarme dell’UFPP.

4Sottopongono i piani di evacuazione a verifiche continue e trasmettono eventuali aggiornamenti all’UFE e alla Centrale nazionale d’allarme.

5L’UFPP vigila sull’esecuzione della presente disposizione.

Art. 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare

(art. 12 cpv. 2 LImA)

Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spettano allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 29 Autorità di vigilanza della Confederazione

(art. 22 LImA)

1L’autorità di vigilanza della Confederazione è l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

2L’UFE ha in particolare i compiti seguenti:

3 RS 520.17