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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»

6Le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza sono costruzioni e impianti, collegati alla ritenuta e all’opera di sbarramento, necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione, in particolare sfioratori e dispositivi di scarico.

7Il gestore di un impianto di accumulazione è il titolare dell’autorizzazione di messa in esercizio.

Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo

particolare

(art. 2 cpv. 2 lett. a LImA)

1Esiste un potenziale di pericolo particolare se la rottura dell’opera di sbarramento può mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali maggiori.

2I Cantoni interessati annunciano all’autorità di vigilanza della Confederazione (Ufficio federale dell’energia, UFE) gli impianti di accumulazione che presumibilmente presentano un potenziale di pericolo particolare malgrado non sottostiano alla LImA a causa delle loro dimensioni.

3I gestori di questi impianti di accumulazione mettono a disposizione dell’UFE tutti i documenti necessari all’esame.

4L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.

Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di

pericolo particolare

(art. 2 cpv. 2 lett. b LImA)

1Il gestore allega alla domanda di escludere il suo impianto di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA tutti i documenti necessari a esaminare il potenziale di pericolo.

2L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.

Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine

(art. 4 LImA)

1L’UFE esercita la vigilanza diretta sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine.

1Stabilisce, per ogni caso specifico, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulazione situati su acque di confine, segnatamente per contrastare i pericoli derivanti:

a. dalla rottura di un’opera di sbarramento;

b. da deflussi discontinui nella ritenuta o a valle;

c. da danni alle canalizzazioni per acqua motrice.

3Svolge i propri compiti in collaborazione con le competenti autorità estere di vigilanza. Si attiene nella misura del possibile alla legislazione svizzera sugli impianti di