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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»

c. la descrizione dell’attuazione tecnica della convenzione d’utilizzazione (base del progetto);

d. le prove della sicurezza strutturale (sicurezza contro le piene, sicurezza statica, sicurezza sismica);

e. le perizie geologiche;

f. il rapporto sulla messa in esercizio;

g. i rapporti annuali e i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni;

h. i rapporti quinquennali;

i. i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio;

j. il regolamento di sorveglianza, il regolamento di manovra delle paratoie e il regolamento d’emergenza.

Sezione 3: Esercizio e sorveglianza

Art. 17 Controlli correnti

(art. 8 cpv. 2 LImA)

Il gestore esegue misurazioni, controlli visivi e prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico conformemente al regolamento di sorveglianza (art. 13 cpv. 2).

Art. 18 Controllo annuale

(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)

1Il gestore provvede affinché un professionista esperto valuti continuamente i risultati delle misurazioni, esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione e consegni i risultati in un rapporto annuale di misurazione e controllo (rapporto annuale).

2Il gestore rimette all’autorità di vigilanza il rapporto annuale, compresi i risultati delle prove di funzionamento degli organi mobili, dei controlli visivi e delle misurazioni, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.

3L’autorità di vigilanza può accordare deroghe alla periodicità annuale e al termine per la consegna del rapporto annuale, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.

Art. 19 Controllo quinquennale

(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)

1Il gestore provvede affinché periti qualificati in ingegneria civile e in geologia eseguano ogni cinque anni un esame approfondito della sicurezza, se l’impianto di accumulazione presenta:

a. un’altezza d’invaso di almeno 40 m; o

b. un’altezza d’invaso di almeno 10 m e una ritenuta superiore a 1 milione di m3.