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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»
a. esercitare la vigilanza diretta sui grandi impianti di accumulazione e sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine;
b. esercitare l’alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
c. emanare direttive ed elaborare ulteriori basi tecniche in collaborazione con i Cantoni, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e l’economia;
d. promuovere la ricerca;
e. garantire le necessarie competenze tecniche in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e le organizzazioni specializzate, in particolare garantendo la formazione e il perfezionamento di professionisti e periti;
f. garantire lo scambio di informazioni con l’estero.
3L’UFE trasmette ai Cantoni interessati in particolare i seguenti documenti:
a. le decisioni con le quali ha assoggettato (art. 2) o escluso (art. 3) impianti di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA;
b. la lista degli impianti di accumulazione in esercizio che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 22 cpv. 2 e 24 LImA);
c. le approvazioni dei piani di costruzione e modifica di impianti, purché l’autorizzazione non avvenga in virtù di un’altra legge (art. 6 LImA);
d. i verbali di collaudo redatti al termine dei lavori di costruzione (art. 11 cpv. 3);
e. le autorizzazioni di messa in esercizio (art. 7 LImA);
f. le altre decisioni che emana per garantire la sicurezza (art. 32; art. 8 LImA).
Art. 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni
(art. 23 LImA)
Le autorità di vigilanza dei Cantoni hanno in particolare i compiti seguenti:
a. esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione;
b. annunciano all’UFE in particolare i seguenti dati concernenti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza:
1. il gestore,
2. lo scopo,
3. le coordinate di localizzazione, il tipo e l’anno di costruzione dell’opera di sbarramento,
4. l’anno della messa in esercizio,
5. i dati geometrici;
c. presentano all’UFE, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sulla loro attività di vigilanza durante l’anno precedente;