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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»

2Al più tardi nove mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimette all’autorità di vigilanza i rapporti degli esami approfonditi della sicurezza (rapporti quinquennali).

3L’autorità di vigilanza può rinunciare a un regolare esame approfondito della sicurezza e accordare deroghe al termine per la consegna dei rapporti quinquennali, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.

4Può ordinare esami straordinari o sottoporre a controlli quinquennali anche impianti di accumulazione di piccole dimensioni.

Art. 20 Professionista e periti

(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)

1Il titolare dell’impianto di accumulazione annuncia all’autorità di vigilanza la scelta del professionista (art. 18). Se vi sono dubbi fondati circa la sua idoneità, l’autorità di vigilanza può rifiutare il professionista.

2Il gestore sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza la scelta dei periti (art. 19).

3I periti devono essere indipendenti dal professionista, dal gestore e dal proprietario dell’impianto.

Art. 21 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico

(art. 8 cpv. 2 LImA)

1Il gestore esegue ogni anno prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di paratoie. Lo svolgimento e i risultati delle prove sono riportati in un verbale.

2Le prove di funzionamento sono eseguite con un livello alto di invaso e con scorrimento d’acqua (prova con scarico d’acqua).

3Le prove degli sfioratori possono essere eseguite anche senza scarico d’acqua oppure in altro modo, se il livello normale di invaso si trova al di sotto del livello d’acqua necessario per l’apertura.

4Le prove dei dispositivi di scarico delle vasche di ritenuta e di briglie per la stabilizzazione dell’alveo possono essere eseguite senza scarico d’acqua.

Art. 22 Obbligo di annuncio

(art. 8, 25 lett. a e 26 LImA)

1Il gestore annuncia all’autorità di vigilanza segnatamente gli eventi seguenti:

a. immediatamente: eventi rilevanti per la sicurezza di grande importanza, con danni maggiori all’impianto di accumulazione o a beni di terzi, oppure decessi o feriti gravi;

b. entro 24 ore: eventi rilevanti per la sicurezza di media importanza, con danni rilevanti all’impianto di accumulazione o a beni di terzi, oppure lievi ferimenti di persone;