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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Ordinanza sugli impianti di accumulazione «%ASFF_YYYY_ID»
accumulazione; provvede in ogni caso affinché il livello di sicurezza sia equivalente a quanto da essa stabilito.
Capitolo 2: Requisiti per la sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione
Art. 5 Sicurezza strutturale
(art. 5 cpv. 1 e 3 LImA)
1Chi intende costruire, modificare o gestire un impianto di accumulazione deve garantire la sicurezza dell’opera di sbarramento, delle opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza e della ritenuta in casi di carico normali, straordinari ed estremi.
2I casi di carico normali sono combinazioni di effetti che sollecitano costantemente o regolarmente l’impianto di accumulazione, in particolare quando il lago è pieno o vuoto. In queste situazioni di carico non sono ammessi danni all’impianto di accumulazione.
3I casi di carico straordinari sono combinazioni temporanee di effetti, come possono verificarsi in particolare in una situazione di piena straordinaria, per valanghe o colate detritiche, a causa della pressione del ghiaccio o per circostanze di pressione dell’acqua interstiziale dovute al processo di costruzione o a un rapido abbassamento del livello dell’acqua. In queste situazioni di carico sono ammessi danni lievi all’impianto di accumulazione.
4I casi di carico estremi sono in particolare una situazione di piena estrema e terremoti. In queste situazioni di carico sono ammessi danni all’impianto di accumulazione; tuttavia, questi non devono causare un deflusso incontrollato e dannoso dalla ritenuta.
5L’UFE elabora direttive e altre basi tecniche per i casi di carico normali, straordinari ed estremi. In particolare, tiene conto delle caratteristiche particolari degli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali.
6Nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell’alveo si può rinunciare a installare scarichi di fondo e paratoie di fondo.
Art. 6 Sorveglianza
(art. 8 cpv. 2 LImA)
Durante la costruzione, la messa in esercizio e l’esercizio di un impianto di accumulazione, il gestore deve garantire mediante controlli e misurazioni l’individuazione precoce di stati o comportamenti che possono indicare una compromissione della sicurezza dell’impianto di accumulazione.