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Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 18 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 91 cpv. 5

5 In una banca dati tenuta dall’UFAM, per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

a. l’entità dell'obbligo di compensazione;

b. la quantità di attestati non ancora utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione;

c. indicazioni sui costi per tonnellata di CO2 compensata.

Art. 134 cpv. 1 lett. a

1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:

a. l’UDSC trasmette all’USTRA e all’UFE i dati necessari all’esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza e l’USTRA trasmette all’UFE gli altri dati necessari all’esecuzione del capitolo 3.

II

1 Gli allegati 3, 3b, 4a e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 1 e 3a sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023. 2 Gli articoli 17, 17d, 17e, 22a, 23, 35, 134 e gli allegati 1, 4a e 5 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr