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Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 18 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3a (art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

1 Campo d’applicazione

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi se questi comprendono:

a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO2;

b. l’ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente, con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2;

c. la sostituzione o l’aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2.

2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

a. rete di riscaldamento a distanza: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;

b. nuovi utilizzatori: utilizzatori di calore che dopo l’inizio della realizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 3 vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;

c. utilizzatori esistenti: utilizzatori di calore che già prima dell’inizio della realizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 3 erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;

d. costruzioni nuove: edifici realizzati al momento dell’allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.

3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Requisiti metrologici

I progetti e programmi devono adempiere in particolare tutti i requisiti metrologici riportati di seguito:

a. deve essere misurato il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate e il consumo di elettricità delle pompe di calore;

b. deve essere misurata la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente: