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Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 18 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3a (art. 6 cpv. 3)
Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza
1 Campo d’applicazione
I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi se questi comprendono:
a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO2;
b. l’ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente, con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2;
c. la sostituzione o l’aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2.
2 Definizioni
Ai sensi del presente allegato si intendono per:
a. rete di riscaldamento a distanza: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;
b. nuovi utilizzatori: utilizzatori di calore che dopo l’inizio della realizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 3 vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;
c. utilizzatori esistenti: utilizzatori di calore che già prima dell’inizio della realizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 3 erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;
d. costruzioni nuove: edifici realizzati al momento dell’allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.
3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni
3.1 Requisiti metrologici
I progetti e programmi devono adempiere in particolare tutti i requisiti metrologici riportati di seguito:
a. deve essere misurato il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate e il consumo di elettricità delle pompe di calore;
b. deve essere misurata la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente: