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Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 18 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Lett. e, h e j
Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:
e. l’impiego di idrogeno, escluso l’impiego di bioidrogeno secondo l’articolo 19a lettera f dell’ordinanza del 20 novembre 19964 sull’imposizione degli oli minerali, che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 12b della legge del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali, o di bioidrogeno che soddisfa queste esigenze ma non viene utilizzato come carburante;
h. l’impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l’impiego come:
1. concime di meno di otto tonnellate per ettaro per periodo di credito, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all’ordinanza del 10 gennaio 20016 sulla messa in commercio di concimi, oppure
2. materiale di costruzione;
j. l’impiego di impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati.