Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2
Art. 22a cpv. 2
Ogni importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli. In tal caso, in passato doveva segnalare l’accordo all’USTRA. Ora la segnalazione dovrà essere effettuata all’UFE.
Art. 23 cpv. 1 e 2
Nel capoverso 1 viene introdotta l’abbreviazione USTRA per Ufficio federale delle strade, poiché in questo atto compare qui per la prima volta.
Il capoverso 2 riprende la prassi già in uso: secondo la lettera a, i grandi importatori che rilevano un veicolo (art. 22a) devono prima ottenere la certificazione. La lettera b stabilisce gli altri casi nei quali i grandi importatori devono ottenere la certificazione per i veicoli. Anche i piccoli importatori che intendono mettere in circolazione un veicolo devono richiedere la certificazione antecedentemente (lett. c). La certificazione viene ora rilasciata dall’UFE.
Art. 25 cpv. 1
Per i veicoli con propulsione ibrido-elettrica plug-in non sono determinanti le emissioni di CO2 combinate secondo il WLTP7, come per i veicoli con altri tipi di propulsione, bensì le emissioni di CO2 combinate ponderate secondo il WLTP. La disposizione secondo il capoverso 1 viene adattata alla prassi vigente.
Art. 35 cpv. 1 e 1bis
Se le emissioni di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore superano l’obiettivo individuale, la sanzione dovuta veniva finora ordinata dall’USTRA. Da ora in avanti sarà disposta dall’UFE (cpv. 1).
Come in passato, un piccolo importatore deve versare antecedentemente alla prima immatricolazione di un veicolo un’eventuale sanzione dovuta secondo l’articolo 13 della legge sul CO2 (cpv. 1). Questa norma viene trasferita qui dall’attuale articolo 23 capoverso 2. Ora i piccoli importatori devono versare la sanzione all’UFE (e non più all’USTRA).
Art. 37 cpv. 1
La disposizione concernente il versamento dei proventi derivanti dalle sanzioni nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) viene regolamentata in modo più generico. Abrogando l’indicazione temporale, le autorità esecutive possono definire il processo in modo più efficiente e con tempi più flessibili.
Art. 91 cpv. 5
Le lettere b, c, d e g del capoverso 5 sono abrogate. Dalla revisione dell’ordinanza sul CO2 entrata in vigore il 1° gennaio 2021, i progetti o i programmi condotti autonomamente non vengono più utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione. L’intero capoverso viene strutturato in modo diverso per motivi redazionali.
Art. 134 cpv. 1 lett. a
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette a disposizione dell’USTRA e ora anche dell’UFE i dati sulle importazioni già presenti nei sistemi UDSC e rilevanti per l’esecuzione della legge sul CO2. Si tratta in particolare della persona designata
7 WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) è una procedura di prova per il consumo di carburante e le emissioni di veicoli leggeri. 10/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275