Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2

1 Introduzione

Con la ratifica dell’Accordo di Parigi il 6 ottobre 2017, la Svizzera si è impegnata a livello internazionale a dimezzare le sue emissioni di gas serra entro il 2030 e a ridurle in media del 35 per cento negli anni 2021–2030 rispetto al 1990. Il Parlamento ha approvato questo obiettivo con il decreto federale del 16 giugno 20171. L’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti e i valori obiettivo per i veicoli nuovi sono strumenti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione definiti.

Nell’ambito dell’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti occorre semplificare l’esecuzione. La revisione introduce la definizione delle condizioni di ammissione per gli organismi di convalida e di controllo a livello di ordinanza, maggiore flessibilità dei progetti per l’utilizzo dell’idrogeno e del carbone vegetale e l’esclusione di progetti con impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati. Inoltre, la revisione comprende la semplificazione dei metodi di calcolo e l’ampliamento del campo d’applicazione per i progetti relativi alle reti di riscaldamento a distanza.

Nell’ambito delle prescrizioni relative alle emissioni di CO2 per i veicoli nuovi occorre adattare il sistema di esecuzione esistente agli sviluppi attuali e, ove possibile, snellirlo. La ripartizione delle competenze tra l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) viene ridefinita. Inoltre, la revisione dell’ordinanza comprende un adattamento del campo d’applicazione e modifiche risultanti dalla digitalizzazione dei processi di immatricolazione dei veicoli.

I valori relativi all’impatto sul clima dei gas serra vengono modificati per tenere conto delle linee guida dell’Accordo di Parigi. I valori aggiornati corrispondono alle scoperte scientifiche più recenti e sono ricavati dal quinto rapporto di valutazione del Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)2.

1 FF 2017 3687

2 Potenziale di riscaldamento (GWP100) secondo la tabella 8.A.1 tratta da The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013. 3/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275