Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2
prevalentemente a bilancio neutro di CO2 (lett. b) e la sostituzione o l’aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2 (lett. c). Naturalmente è possibile e rientra nel campo d’applicazione anche la combinazione di queste diverse possibilità (ad es. sostituzione della fonte di calore fossile di una rete di riscaldamento a distanza esistente con una fonte di calore a bilancio neutro di CO2 di maggiore capacità e, di conseguenza, ampliamento della rete di riscaldamento a distanza esistente). Come finora, nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma. La novità è che i due scenari devono essere dimensionati al massimo per 20 anni (n. 3.3). Inoltre, vengono precisati diversi termini relativi ai requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni. I doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) vengono evitati considerando i diritti di emissione assegnati (o rilasciati) nel calcolo delle emissioni di riferimento secondo il numero 3.4 equazione 1 (e anche nel calcolo delle emissioni annuali del progetto (n. 3.5 equazione 1). Al fine di semplificare l’allegato 3a e l’esecuzione, i requisiti minimi della rimunerazione per l’immissione in rete a copertura dei costi (RIC) devono ora essere considerati direttamente nel fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza (FEWV). Nel calcolo delle emissioni di riferimento di nuovi utilizzatori viene così introdotta una deduzione media per tutti i progetti di compensazione rientranti nel campo d’applicazione dell’allegato 3a, analogamente a quanto avviene già con l’incentivazione dell’allacciamento tramite il Programma Edifici. Come in passato, l’equazione 2 del numero 3.4 deve sempre essere applicata alle emissioni di riferimento di nuovi utilizzatori di calore se, dopo l’inizio della realizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 3, gli utilizzatori vengono connessi a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente. In linea con l’ampliamento del campo di applicazione dell’allegato 3a, l’equazione 3 al numero 3.4 consente ora di tenere conto di più fonti energetiche fossili o di una combinazione di combustibili fossili e a bilancio neutro di CO2. A tal fine sono definiti fattori di emissione conservativi forfettari della rete di riscaldamento a distanza esistente (FEin corso). Se un progetto prevede solo la sostituzione di fonti di calore fossili, si deve utilizzare il fattore di emissione per il gas naturale. Se il progetto prevede la sostituzione di fonti di calore fossili e rinnovabili, si applica un fattore di emissione inferiore del 50 per cento.
Allegato 3b: Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio
per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica
L’allegato 3b viene corretto precisando che, secondo le raccomandazioni dell’IPCC13, è determinante il GWP (Global Warming Potential) non corretto del metano ai sensi dell’allegato 1 dell’ordinanza sul CO2 e non un GWP corretto. La versione italiana contiene inoltre modifiche redazionali.
Allegato 4a: Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
Il numero 2 dell’allegato 4a include un segnaposto per i valori del peso a vuoto da aggiornare per l’anno di riferimento 2024. Questi valori verranno inseriti a metà 2023, quando saranno disponibili i dati necessari per il calcolo.
13 Potenziale di riscaldamento (GWP100) secondo la tabella 8.A.1 tratta da The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013. 12/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275