Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2

nell’ambito di una cessione. L’elaborazione degli attestati compete ora all’UFE e non più all’USTRA. Il capoverso 3 disciplina i casi nei quali non è necessario alcun attestato. La lettera a riprende ampiamente il precedente capoverso 2 lettera b e disciplina il caso di omologazione mediante scheda tecnica elettronica, che in Svizzera viene rilasciata in base al certificato elettronico di conformità ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/8584 (Certificate of Conformity, COC). In seguito alla sostituzione dell’approvazione del tipo con la scheda tecnica elettronica, in futuro questo tipo di omologazione diventerà la norma. La lettera b regolamenta il caso dell’omologazione di un veicolo mediante approvazione del tipo o scheda tecnica corrispondente e riprende l’attuale capoverso 2 lettera a che, data la procedura di omologazione tramite COC elettronico, sarà in futuro applicata con sempre minore frequenza. La lettera c copre le eccezioni, nelle quali non si dispone né di un attestato o di una scheda tecnica elettronica, né di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica corrispondente. In questo caso è considerato importatore chi importa il veicolo secondo la dichiarazione doganale.

Art. 17d cpv. 3 e 4

Secondo le disposizioni attuali, i veicoli che sono stati immatricolati all’estero più di sei mesi prima della dichiarazione doganale non rientrano nel campo d’applicazione delle prescrizioni relative alle emissioni di CO2. In passato l’attesa per il termine di questo periodo è andata via via intensificandosi. Per contrastare questi potenziali abusi, la scadenza viene portata a 12 mesi (cpv. 3 lett. b). Inoltre, d’ora in avanti i veicoli immatricolati all’estero tra sei e 12 mesi prima della dichiarazione doganale rientrano nel campo d’applicazione delle prescrizioni relative alle emissioni di CO2 se hanno un chilometraggio inferiore a 5000 chilometri (cpv. 3 lett. a). Di conseguenza, l’attuale capoverso 4 viene abrogato. Per i veicoli in possesso di una scheda tecnica elettronica, come succederà di norma in futuro, per quanto concerne il chilometraggio sarà determinante la data della dichiarazione doganale, analogamente al calcolo della scadenza dei sei o 12 mesi. Per gli altri veicoli, a volte il chilometraggio viene rilevato solo al momento della messa in circolazione (art. 34b cpv. 7 dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali), per cui per questi veicoli si farà riferimento a tale data. In genere il chilometraggio al momento della messa in circolazione si avvicina approssimativamente a quello della data della dichiarazione doganale. L’UFE controlla la data dell’immatricolazione all’estero e il chilometraggio in modo idoneo. A tal fine può eseguire controlli a campione. Il regolamento UE6 prescrive una scadenza analoga di tre mesi, che viene qui estesa in considerazione del fatto che il mercato svizzero è incentrato sulle importazioni ed è caratterizzato da un forte potere d’acquisto.

Art. 17e Anno di riferimento

Questo articolo viene precisato a livello redazionale. L’anno di riferimento indica l’anno in cui viene esaminato il raggiungimento dell’obiettivo individuale. La verifica del rispetto dell’obiettivo può invece essere svolta anche nell’anno successivo.

Art. 19 cpv. 1

Nel capoverso 1 viene ora utilizzata l’abbreviazione UFE, già introdotta nell’articolo 17.

4Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

5 RS 741.41

6 Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13. 9/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275