Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 5b cpv. 3

Nel capoverso 3 viene eliminato il rimando all’organismo di controllo, dal momento che l’organismo di controllo rilascia una raccomandazione già nell’ambito della valutazione annuale della quantificazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 6.

Art. 6 cpv. 5

Come finora, il contenuto del progetto o del programma relativo alla garanzia della qualità deve essere esaminato (convalida) da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM, prima di poter presentare all’UFAM la richiesta di rilascio di attestati.

Nell’ambito della convalida, l’organismo effettua sopralluoghi, se opportuno. L’organismo di convalida comunica alla persona richiedente e all’UFAM quando intende effettuare questi sopralluoghi (cpv. 5), ai quali l’UFAM può prendere parte senza preavviso. Di conseguenza, l’organismo di convalida inoltra tutte le informazioni necessarie per la partecipazione dell’UFAM. Questa possibilità di partecipare ai sopralluoghi effettuati dall’organismo di convalida consente uno scambio più intenso tra i diversi attori (richiedente, sviluppatore del progetto, organismo di convalida), una maggiore rapidità nel rispondere alle domande e una vigilanza più efficace sugli organismi di convalida da parte dell’UFAM. Questa prassi è in vigore già oggi e deve essere integrata esplicitamente nell’ordinanza attraverso la modifica della disposizione.

Art. 9 cpv. 3bis

Come finora, la persona richiedente raccoglie i dati necessari e li riporta in un rapporto di monitoraggio, che continuerà a essere esaminato, a spese dei richiedenti, da un organismo di controllo indipendente (controllo).

Nell’ambito del controllo l’organismo effettua sopralluoghi, che vengono annunciati per tempo sia alla persona richiedente che all’UFAM. L’UFAM può prendervi parte senza preavviso (cpv. 3bis). Di conseguenza, l’organismo di controllo inoltra all’UFAM tutte le informazioni necessarie per la sua partecipazione. La possibilità di partecipare ai sopralluoghi effettuati dall’organismo di controllo consente uno scambio più intenso tra i diversi attori (richiedente, sviluppatore del progetto, organismo di controllo), oltre a favorire una vigilanza più efficace sugli organismi di controllo. Questa prassi è in vigore già oggi e deve essere integrata esplicitamente nell’ordinanza attraverso la modifica della disposizione.

Art. 11a Organismi di convalida e di controllo

Il nuovo articolo 11a sancisce a livello di ordinanza il processo di ammissione attualmente già esistente e in corso di esecuzione per gli organismi di convalida e di controllo. Un organismo di convalida e di controllo deve quindi richiedere l’ammissione all’UFAM (cpv. 1). Gli organismi interessati a un’attività di convalida e controllo compilano il modulo dell’UFAM per presentare richiesta di ammissione, mettendogli a disposizione le informazioni e i documenti richiesti. Per la convalida e il controllo delle compensazioni all’estero è prevista la possibilità di costituire consorzi di specialisti locali e responsabili della qualità internazionali.

L’organismo di convalida e di controllo è ammesso se soddisfa i requisiti secondo il capoverso 1 lettere a-c. In particolare, l’organismo di convalida e di controllo attesta la competenza professionale illustrando in modo verificabile le conoscenze e le qualifiche (cpv. 1 lett. a), inclusa in particolare la conoscenza delle disposizioni pertinenti e delle comunicazioni d’esecuzione, le cui innovazioni vengono rese note nella newsletter «Compensazione delle

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