Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2

2 Punti essenziali del progetto

Vengono di seguito illustrati i punti essenziali del progetto e i singoli strumenti, secondo la successione prevista nell’ordinanza.

2.1 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili

L’obbligo di compensazione per i produttori e gli importatori di carburanti fossili viene mantenuto. Come prima, sono tenuti a compensare una parte delle emissioni di CO2 causate dai trasporti con progetti e programmi per la protezione del clima in Svizzera e all’estero. L’adempimento dell’obbligo di compensazione viene inoltre raggiunto attraverso la consegna di attestati nazionali e internazionali.

Un articolo supplementare definisce il processo di ammissione attualmente previsto per gli organismi di convalida e di controllo. Negli articoli 6 e 9 vengono aggiunti i sopralluoghi dei singoli progetti da parte degli organismi di convalida e di controllo nell’ambito della convalida e del controllo. L’UFAM viene informato in merito ai sopralluoghi e vi può prendere parte. L’allegato 3 è strutturato in modo più flessibile per i progetti o i programmi relativi all’utilizzo dell’idrogeno o del carbone vegetale e ora riporta anche l’impiego di impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati. Infine, l’allegato 3a viene riformulato per ampliarne il campo d’applicazione. Da un lato, tutti i tipi di riscaldamento a distanza rientrano ora nel campo d’applicazione di questo allegato (sostituzione di caldaia, ampliamento o densificazione o una combinazione di entrambi). Dall’altro, le equazioni per il calcolo delle emissioni di riferimento vengono precisate.

2.2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

A partire dal 1° gennaio 2024 l’UFE rileva dall’USTRA le competenze residue che, in senso stretto, sono correlate con l’esecuzione delle prescrizioni relative alle emissioni di CO2, ivi compresi il calcolo, la disposizione e la fatturazione di un’eventuale sanzione sul CO2 ai piccoli importatori come pure la gestione della cessione di veicoli. Con la presente revisione degli articoli corrispondenti si crea la base legale per il passaggio delle competenze all’UFE.

Inoltre, il campo d’applicazione viene esteso ai veicoli immatricolati all’estero a partire dal 1° gennaio 2024 fino a un massimo di 12 mesi di età, tenendo ora conto anche del chilometraggio al fine di contrastare eventuali abusi.

Infine, occorre attuare diverse precisazioni di carattere formale e redazionale nonché ottimizzazioni sul piano amministrativo risultanti dal continuo passaggio dei processi di immatricolazione dei veicoli ai dati elettronici e dalle esperienze maturate nell’attuazione in corso. Per motivi tecnici legati all’esecuzione, anche alcune di queste disposizioni entrano in vigore solo il 1° gennaio 2024.

2.3 Impatto climatico dei gas serra

I valori indicati nell’allegato 1 in riferimento all’impatto climatico dei gas serra vengono aggiornati in base alle linee guida dell’Accordo di Parigi. L’impatto climatico dei gas serra viene verificato periodicamente nell’ambito dei lavori dell’IPCC. I valori aggiornati vengono ripresi dal

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