Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Pareri in relazione al comportamento sul mercato non ammesso (art. 7 – 8)
Secondo AES e regioGrid, il rapporto esplicativo dovrebbe illustrare e spiegare nel dettaglio quali deroghe si applicano concretamente alla società di rete nazionale. Le deroghe non dovrebbero consentire che le «informazioni privilegiate» vengano notificate dagli operatori di mercato anziché dalla società di rete nazionale (ad es. re-dispatching delle centrali elettriche) e che siano questi a essere responsabili in caso di mancata notifica.
Alpiq, Elettricità Futura ed EWN chiedono che a costituire una manipolazione del mercato non siano le semplici inadeguatezze operative o attività di negoziazione errate, ma solo quelle commesse con intenzione e colpa grave. A parere di Alpiq e Axpo, non sarà sempre facile determinare l’esistenza di un «livello di prezzo artificiale» nei singoli casi e, in questo contesto, ciò non dovrebbe portare de facto a un’inversione dell’onere probatorio. Le manipolazioni del mercato dovrebbero quindi avere conseguenze importanti solo in caso di intenzionalità o colpa grave. Secondo Alpiq, il divieto di esercizio della professione e dell’attività nonché la pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza con indicazione di dati personali dovrebbero essere consentiti solo in caso di comportamento di mercato illecito grave. AES e regioGrid affermano che la formulazione «Agisce in maniera illecita chiunque intenzionalmente o con colpa grave…» non dovrebbe portare a relativizzare il principio della presunzione d’innocenza nel contesto di un eventuale procedimento penale e, di fatto, a dover dimostrare l’innocenza nel senso di un’inversione dell’onere probatorio. Swisspower ritiene che una semplice inadeguatezza operativa o attività di negoziazione errata non dovrebbe costituire una manipolazione del mercato. Il principio di proporzionalità deve essere mantenuto.
Pareri in relazione all’autorità di vigilanza e al trattamento dei dati (art. 9 – 12)
Secondo BKW, la determinazione della tassa di vigilanza in base alla somma di bilancio non è un criterio adeguato. Le imprese integrate verticalmente ne risulterebbero penalizzate. Si dovrebbe prendere in considerazione solo il volume delle transazioni e, se necessario, anche il numero di transazioni comunicate. Anche AES, Swissgrid, Swisspower e regioGrid sono favorevoli alla cancellazione della somma di bilancio. Per Swisspower sono determinanti il numero e il volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Pareri in relazione agli strumenti di vigilanza (art. 13 – 16)
Secondo Alpiq, AES, Swissgrid e regioGrid, l’obbligo di conservazione dovrebbe essere limitato a cinque anni conformemente alle disposizioni del regolamento REMIT. Per Axpo basterebbero due anni.
Axpo, VSE e regioGrid ritengono che una stima da parte della ElCom sia uno strumento inadeguato per determinare valori patrimoniali acquisiti in modo errato e potrebbe, in ultima analisi, portare a decisioni arbitrarie. Axpo è del parere che, per garantire un minimo di certezza giuridica, si dovrebbe eventualmente fissare un limite massimo. AES e regioGrid chiedono lo stralcio.
Alpiq e Axpo auspicano la cancellazione del termine «comportamento di mercato illecito». Una sanzione dovrebbe riferirsi solo a una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge e non, a scelta, a un comportamento di mercato illecito o a una violazione grave. Nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la disposizione sul divieto di esercizio della professione e dell’attività e le disposizioni sulla pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza presuppongono una violazione grave. Secondo AES, Swissgrid e regioGrid, ciò deve valere anche per la LVTE. Si deve garantire che casi di minore importanza, come ad esempio lievi errori tecnici, non possano avere conseguenze sproporzionate.
Alpiq afferma inoltre che la pubblicazione di dati personali rappresenta un’ulteriore penalizzazione sotto forma di danno all’immagine con conseguenze negative potenzialmente di vasta portata e