Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 15 pagine

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Transitgas SA chiede che il «gestore della rete di trasporto del gas» sia definito espressamente nella legge stessa e che gli obblighi dei gestori della rete di trasporto del gas che non effettuano transazioni siano esposti chiaramente.

FluxSwiss precisa di non considerarsi un «gestore della rete di trasporto del gas», in quanto vende solo capacità di trasporto per il transito attraverso la Svizzera e quindi non ha alcun legame con il nostro Paese.

Pareri in relazione agli obblighi degli operatori di mercato (art. 3 – 6)

OpenEP afferma che, a suo avviso, non vi è necessità di una specifica vigilanza svizzera. Oltre il 95 per cento del gas viene acquistato all’estero ed è soggetto alle relative normative UE. L’obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate e il corrispondente obbligo di trasmissione non dovrebbe essere privo di restrizioni territoriali. Altrimenti vi rientrerebbero anche i mercati al di fuori della Svizzera e dell’UE. Inoltre, non dovrebbero esservi inclusi i contratti «back-to-back» che rispecchiano le rispettive transazioni europee all’ingrosso. Per tali operazioni esistono già obblighi di rapporto a livello UE. Secondo OpenEP, non vi è alcuna evidenza del valore aggiunto di ulteriori norme svizzere in materia di vigilanza e trasparenza. Si dovrebbe quindi introdurre una deroga che consenta di non gravare sul commercio congiunto del gas da parte di imprese come OpenEP imponendo obblighi superflui ai loro azionisti.

5.9. Associazioni dei consumatori, industria e servizi

AIHK, Fédération des Entreprises Romandes, GastroSuisse, FRC, Swissmem, IGEB e GGS sostengono il progetto di legge.

Senza esprimersi nel dettaglio su specifici articoli del progetto posto in consultazione, FRC è del parere che anche il mercato delle garanzie di origine dovrebbe rientrare nella presente legge; IGEB e GGS condividono questa opinione. Swissmem, GGS e IGEB auspicano un’estensione dell’obbligo di pubblicazione di informazioni di mercato. Anche i prezzi di mercato e i volumi delle transazioni negoziate, in particolare quelli del commercio OTC (Over-The-Counter) non trasparente, dovrebbero essere consultabili in forma anonima. Tutt’e tre chiedono inoltre che i grandi consumatori siano esentati dagli obblighi di registrazione e di notifica. In alternativa, si dovrebbero adottare i valori soglia previsti dal regolamento REMIT (600 GWh/anno). In vista del fatto che a lungo termine la Svizzera sarà soggetta all’autorità di vigilanza europea ACER, l’IGEB e il GGS chiedono che la presente legge entri in vigore per un periodo di tempo limitato. Per l’IGEB e il GGS non è chiaro se tutti gli operatori di mercato registrati debbano notificare tutte le transazioni. Entrambi chiedono che i consumatori finali e gli intermediari siano esentati dalle tesse derivanti da questa legge; a loro avviso, se necessario, ai consumatori finali soggetti a registrazione dovrebbe essere addebitata al massimo una tassa di registrazione una tantum.

Swiss Engineering raccomanda di respingere il progetto. A suo avviso ci sono troppi sottopunti. Propone di dividere il progetto in capitoli ben definiti e di presentarli in modo chiaro.

Secondo metal.suisse, le deroghe dovrebbero essere evitate. Chiede inoltre che i consumatori finali siano completamente esentati dall’obbligo di notifica, in quanto a suo avviso il rapporto costi-benefici è sproporzionato e l’onere supplementare per i consumatori finali è eccessivo.

EIT.swiss accoglie con favore le nuove disposizioni in quanto rappresentante di un settore a valle del mercato dell’energia all’ingrosso. Considerata la portata delle informazioni errate e delle manipolazioni del mercato, è più che appropriato trattare il commercio di energia all’ingrosso alla stregua dei mercati finanziari, soprattutto perché entrambi i mercati sono altamente rilevanti dal punto di vista sistemico.