Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 15 pagine

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Alpiq ed EWN ritengono che i contratti per la fornitura di grandi consumatori finali non dovrebbero essere considerati prodotti energetici all’ingrosso svizzeri. A loro avviso, nell’UE non si sono dimostrati molto praticabili. Secondo Axpo, in Svizzera influirebbero poco sulla determinazione dei prezzi. Inoltre, a suo avviso, la capacità di consumo è un indicatore inadeguato. L’onere amministrativo supplementare e le incertezze giuridiche che ne derivano sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

BKW accoglie con favore l’estensione dell’obbligo di notifica a tutti gli operatori di mercato, ma reputa che i consumatori finali dovrebbero esserne completamente esentati. AES e regioGrid sono dell’opinione che i grandi consumatori finali non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di trasmissione e pubblicazione. Per Swisspower, il valore soglia per i consumatori finali soggetti all’obbligo di notifica dovrebbe essere di 600 GWh e quindi il più vicino possibile a quello del regolamento REMIT. Primeo Energie ed Elettricità Futura ritengono che i contratti con i propri maggiori clienti finali non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di notifica. A giudizio di EWN, le transazioni interne ai gruppi dovrebbero essere notificate solo su richiesta dell’autorità di vigilanza. Secondo Alpiq, si dovrebbe esplicitamente regolamentare che, in caso di centrali partner, la pubblicazione delle informazioni privilegiate incombe a un solo attore. AES e regioGrid condividono questo punto di vista. Il settore dovrebbe regolare i relativi dettagli o poter delegare questo compito a terzi.

Secondo Swissgrid, la garanzia dell’esercizio sicuro della rete deve avere la priorità rispetto alla pubblicazione di informazioni privilegiate o alla trasmissione delle informazioni alla EICom. Swisspower auspica che la pubblicazione di informazioni privilegiate possa essere delegata a terzi. La comunicazione dell’indisponibilità pianificata o non pianificata di un impianto non è opportuna se non viene definita una soglia di rilevanza. Alpiq, Axpo, AES, Swisspower, EWN e regioGrid propongono l’introduzione di un obbligo di notifica a partire da 100 MW.

DSV chiede che si applichino deroghe alla trasmissione di informazioni sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione per gli impianti con una potenza massima di 3 MW o una produzione annua, al netto di un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh. Questo principio serve a proteggere i piccoli produttori. DSV vorrebbe inoltre che l’obbligo di pubblicazione si limitasse ai grandi impianti idroelettrici.

Alpiq, Axpo, AES, Swissgrid, EWN e regioGrid auspicano che nessuna informazione privilegiata debba essere fornita direttamente alla ElCom. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate su un sito web accreditato. L’associazione italiana Elettricità Futura afferma che la pubblicazione di informazioni privilegiate dovrebbe essere considerata soddisfatta anche se la pubblicazione avviene attraverso le piattaforme di informazioni privilegiate già accreditate ai sensi del regolamento REMIT. Secondo Axpo, eventualmente la società di rete nazionale potrebbe trasmettere alla ElCom informazioni sulle transazioni di prodotti relativi all’energia di regolazione. AES, Swissgrid e regioGrid chiedono che sia garantita la possibilità di trasmettere l’obbligo di trasmissione anche a terzi. Inoltre, auspicano che i dati da trasmettere vengano limitati sulla base di quanto stabilito nel regolamento REMIT dell’UE. Il valore soglia per la trasmissione di transazioni e di ordini di negoziazione dovrebbe essere esplicitamente sancito nella legge in linea con la normativa UE (nessun obbligo di consegna per l’elettricità < 10 MW e per il gas < 20 MW). A giudizio dell’EWN, affinché l’onere per le piccole e medie AAE rimanga contenuto, è necessario prevedere la possibilità di delegare le segnalazioni (transazioni, informazioni privilegiate) a terzi. Dovrebbero essere forniti anche supporto (Q&A) e formazioni per l’attuazione.

Inoltre, Alpiq, AES e regioGrid sostengono che al momento la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) non prevede la comunicazione di transazioni di derivati finanziari per piccole controparti non finanziarie, data la loro non significatività. Ciò non dovrebbe essere messo in discussione dalla LVTE. Secondo Alpiq, occorre altresì garantire che la LVTE non prevarichi sulle disposizioni più specifiche della LInFi.