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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2 Concimi soggetti a registrazione
Art. 14 Obbligo di registrazione
1Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che adempiono le esigenze di cui all'allegato 1 applicabili alle PFC seguenti:
1. PFC 1: concime;
2. PFC 2: ammendante minerale basico;
3. PFC 3: ammendante;
4. PFC 4: substrato di coltivazione;
5. PFC 7: miscela fisica di concimi, ad eccezione di quelle che contengono una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione;
6. PFC 100: concime aziendale;
7. PFC 101(A): compost; oppure
8. PFC 101(B): digestato.
2I concimi di cui al capoverso 1 devono inoltre essere costituiti unicamente da una o più materie prime appartenenti a una o più delle CMC seguenti e adempiere le esigenze di cui all'allegato 2:
1. CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
2. CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;
3. CMC 3: compost;
4. CMC 4: digestato di colture fresche;
5. CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;
6. CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare;
7. CMC 8: polimeri nutrienti;
8. CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;
9. CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale; oppure
10. CMC 100: concime aziendale.
Art. 15 Concimi soggetti a registrazione
1Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato nel registro dei prodotti al momento della sua prima messa in commercio in Svizzera conformemente agli articoli 18 e 19.
2Un concime registrato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente registrato nelle ulteriori fasi di commercializzazione, a meno che il distributore cambi il nome commerciale del concime, lo metta in commercio sotto il proprio nome oppure modifichi l'etichettatura o le proprietà del concime.