Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Articolo 35 capoversi 1-3

Con il nuovo articolo 16 capoverso 5 dell’ordinanza sulla terminologia agricola, le superfici con impianti fotovoltaici possono essere considerate SAU, se questi impianti esercitano un effetto positivo sulle rese agricole naturali o sono destinati a scopi sperimentali e di ricerca (art. 32c cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1). Per le colture agricole su queste superfici che rientrano nella SAU possono essere versati pagamenti diretti.

La quota massima di piccole strutture attualmente è disciplinata in modo eterogeneo per i vari tipi di SPB. A fini di semplificazione, la quota ammessa su tutte le SPB viene uniformata a un massimo del 20 per cento della superficie. Per le SPB nella regione d’estivazione e per i pascoli boschivi si applica, a prescindere da ciò, un metodo di rilevazione specifico. Il capoverso 2bisviene pertanto abrogato. Le piccole strutture sulle SPB sono computabili e danno diritto a contributi soltanto se si trovano integralmente all’interno della particella gestita. Le piccole strutture devono essere favorevoli alla biodiversità. Ne è menzionato un elenco. Anche le fasce che consentono agli animali di ritirarsi danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie e continuano a essere trattate separatamente.

Articolo 47 capoverso 2 lettera a e 3

A seguito dell’introduzione di un contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il sistema di pascolo «pascolo a rotazione con misure di protezione del gregge» viene stralciato dal capoverso 2 lettera a. Com’è stato il caso finora, il sistema di pascolo «sorveglianza permanente» non prevede l’uso di cani da protezione delle greggi, ma di comuni cani da pastore (cfr. all. 2 n 4.1.1). Se gli ovini detenuti nei sistemi di pascolo di cui al capoverso 2 lettere a o b sono protetti anche con misure di protezione del bestiame può essere versato il nuovo contributo supplementare. Il contributo supplementare di cui al capoverso 3 è stabilito senza apportare modifiche sul piano materiale all’articolo 47a.

Articolo 47a

Analogamente al nuovo contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali di protezione del bestiame, anche quello per le vacche lattifere, le pecore lattifere e le capre lattifere viene disciplinato in un articolo separato. La misura rimane invariata.

Articolo 47b

A determinate condizioni, in futuro un contributo supplementare promuoverà e compenserà l'attuazione di misure a livello operativo per proteggere il bestiame dai grandi predatori da parte di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari. Mentre il DATEC (UFAM) sostiene finanziariamente le misure di protezione del bestiame in senso stretto, come il materiale per recinzioni supplementari o i cani per la protezione del bestiame, sugli alpi dove la protezione del bestiame è considerata esigibile, questo nuovo contributo supplementare è incentrato sull’indennizzo del dispendio individuale supplementare non coperto (posa di recinzioni supplementari, stabulazione) e del personale ausiliario. Mediante il contributo supplementare si punta a sostenere l’economia alpestre per poter gestire meglio le sfide correlate alla crescente presenza dei grandi predatori. In definitiva, ciò garantisce che le regioni d’estivazione continuino a essere gestite in modo sostenibile.

Il contributo supplementare è versato per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari che il Cantone giudica ragionevolmente proteggibili. Ai sensi dell’articolo 10quinqiescapoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), i Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l’adozione di misure di protezione del bestiame non è considerata esigibile (alpi non ragionevolmente proteggibili). Per designare gli alpi non ragionevolmente proteggibili, l’UFAM ha pubblicato un elenco dei criteri7 in allegato all’aiuto all’esecuzione rivolto ai

7 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Salvaguardia e promozione delle specie > Gestione della fauna selvatica > Protezione delle greggi > Istruzioni dell’UFAM