Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Articolo 58 capoverso 10

Finora i Cantoni potevano concedere deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio al fine di rimuovere meccanicamente le piante problematiche sulle SPB. Ora i Cantoni possono autorizzare anche altre misure di lotta meccanica o il pascolo.

Articolo 58 capoverso 8

Articolo 58a

Articolo 71b capoverso 5-5quater

Allegato 4a

Per la semina di SPB e di strisce per organismi utili, già oggi vanno impiegate soltanto le miscele di sementi autorizzate dall’UFAG (art. 58 cpv. 8 e art. 71b cpv. 5). Le miscele di sementi ammesse sono indicate all’allegato 4a lettera B. I criteri per la valutazione delle miscele di sementi sono illustrati all’allegato 4a lettera A e vengono ponderati in base ai diversi obiettivi perseguiti. Le nuove miscele di sementi ammesse vengono inserite dall’UFAG nell’allegato 4a lettera B specificandone il campo di applicazione. Le composizioni dettagliate delle miscele di sementi vengono pubblicate sul sito Internet dell’UFAG al 1° gennaio. Inoltre, viene descritta una procedura di autorizzazione per l'adeguamento di miscele di sementi ammesse per singole aziende (art. 58a cpv. 4 e 71b cpv. 5quater). Ciò consente, ad esempio, di escludere una specie vegetale problematica nell’avvicendamento delle colture di

un’azienda a di aggiungere una specie importante per la promozione di una specie faunistica bersaglio presente nella regione.

Articolo 59 capoversi 1bis, 2, 3 e 4

Allegato 4 numeri 1.1.4, 1.2.1 prima frase, 2.2.1 prima frase, 3.2.1 prima frase, 4.2.1 prima frase, 5.2.1 prima frase, 14.2.1 prima frase e 15.1.4

All’articolo 59 e all’allegato 4 la definizione della qualità delle SPB è eterogenea. Siccome si fa sempre riferimento alla «qualità floristica», viene utilizzato solo questo termine.

Articolo 62 capoverso 5

Per le superfici interconnesse attualmente è possibile stabilire norme d’utilizzo concernenti la data di sfalcio e il tipo di utilizzo che derogano dalle esigenze poste al livello qualitativo I. È stato dimostrato che dovrebbero essere possibili altri adeguamenti, oltre a quelli della data di sfalcio e del tipo di utilizzo, per soddisfare le esigenze delle specie bersaglio e rendere l'esecuzione più flessibile.

Articolo 71b capoversi 7 lettera a numero 2 e lettera b, 7bis, 8 frase introduttiva e 13

Per le strisce per organismi utili pluriennali vige un periodo obbligatorio di quattro anni. Dopodiché,

nella maggior parte dei casi, la loro qualità floristica diminuisce. Pertanto ogni cinque anni è necessario seminarle ex novo.

Analogamente ai maggesi gestiti come SPB, le strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni possono essere mantenute in una collocazione adeguata se la qualità floristica è ancora presente (cpv. 7bis). La procedura di autorizzazione è di competenza del Cantone.

Come per le ex strisce fiorite e i maggesi gestiti come SPB, anche per le strisce per organismi utili annuali e pluriennali sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni, nel primo anno, è consentito uno sfalcio di pulizia in caso di elevata presenza di malerbe.

Articolo 71c capoversi 1, 2 lettera b e 3

Con la modifica al capoverso 1 si dà seguito a una richiesta degli attori del settore. Le colture di ortaggi, di piante aromatiche e medicinali nonché di bacche annuali possono essere notificate separatamente dalle altre colture sulla superficie coltiva aperta. Innanzitutto le esigenze specifiche relative alla