Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Cantoni concernente la protezione del bestiame. Tuttavia, la valutazione del fatto che un alpe sia ragionevolmente proteggibile o meno non è statica ma piuttosto dinamica e dipende, tra l'altro, dall'iniziativa e dalla motivazione personale dei gestori nonché dalla situazione economica (influenzata, tra l'altro, dall'ammontare dell’indennizzo finanziario). L'elenco dei criteri dell'UFAM fa esplicitamente riferimento a queste circostanze8.
Il capoverso 2 stabilisce per quali categorie di animali può essere concesso un contributo supplementare per la protezione del bestiame. Oltre agli ovini nei sistemi di pascolo da rotazione e con sorveglianza permanente, il contributo supplementare può essere chiesto anche per i caprini e il bestiame bovino giovane. L’esperienza del Canton Vaud dimostra che è possibile proteggere il bestiame giovane d’età inferiore a 365 giorni (p.es. installazione di recinzioni speciali, stabulazione notturna, iniziativa e notevole motivazione personale del gestore). Il Cantone può valutare questi alpi come ragionevolmente proteggibili.
Le misure di protezione del bestiame attuate devono essere conformi alle norme di legge ai sensi dell'articolo 10quinqiesOCP. La concessione di un contributo supplementare presuppone l’attuazione di un piano individuale di protezione del bestiame. All’atto della richiesta del contributo supplementare, il gestore di un’azienda d’estivazione o di un’azienda con pascoli comunitari deve presentare al Cantone un piano scritto di protezione del bestiame. In esso sono indicate in generale le misure da adottare per proteggere il bestiame (possibili contenuti: misure a livello operativo e tecniche, infrastrutture, ulteriori misure di protezione del bestiame, costi delle misure, verifica della disponibilità a utilizzare cani da protezione del bestiame). Il Cantone approva i piani individuali di protezione del bestiame e ne stabilisce la durata di validità. Controlla altresì se e come sono state attuate le misure previste dal piano di protezione del bestiame.
Articolo 49 rubrica e capoverso 3
Il contributo supplementare per misure individuali di protezione del bestiame viene calcolato per il carico effettivo in CN analogamente al contributo supplementare attualmente versato per le vacche lattifere, le pecore lattifere e le capre lattifere. Ciò è opportuno perché i dati necessari per l'esecuzione possono essere ottenuti dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA). A partire dal 1° gennaio 2024, i dati relativi ai caprini e agli ovini estivati saranno trasmessi dalla BDTA ai sistemi cantonali d’informazione. Non è possibile utilizzare i carichi usuali stabiliti dai Cantoni perché non sono impostati per le categorie di animali previste per il contributo supplementare (art. 47b cpv. 2). Dal profilo tecnico nei sistemi d’informazione sull’agricoltura della Confederazione e dei Cantoni va creata la possibilità di identificare opportunamente gli animali o le categorie di animali che sono oggetto di misure di protezione del bestiame e che beneficiano del contributo supplementare (p.es. con un attributo).
Articolo 57 capoverso 4
Con la possibilità di sincronizzare i periodi obbligatori di otto anni per i contributi per la qualità I, II e i contributi per l’interconnessione, i Cantoni possono fissare chiaramente il periodo obbligatorio di una superficie. Ciò rappresenta anche una semplificazione per i gestori. Infatti è prevista la possibilità di prolungare o ridurre il precedente periodo obbligatorio di un tipo di contributo, ad esempio per i contributi di qualità I.
8 Elenco dei criteri pag. 1: «Tuttavia, un’applicazione rigida dei criteri può, nel singolo caso, condurre a risultati sbagliati. Pertanto, a complemento dell’elenco dei criteri si raccomanda ai Cantoni di prendere in considerazione sia la motivazione personale dei gestori dell’alpeggio come pure un’analisi dell’economicità della singola azienda. In presenza di una forte motivazione da parte dei gestori dell’alpeggio, un Cantone può quindi anche designare come «ragionevolmente proteggibili» alpeggi molto piccoli o isolati. In casi motivati, può designare come «non ragionevolmente proteggibili» anche alpeggi grandi, quando scaturirebbero costi di adattamento elevati inesigibili»